Premessa
Il Decreto Legge n. 127 del 21 Settembre 2021 ha introdotto l’obbligo per i lavoratori nel settore privato e per coloro che vi accedono a qualsiasi titolo, anche per svolgere attività lavorativa, di formazione o volontariato sulla base di contratti esterni[1], di possedere ed esibire su richiesta la Certificazione verde COVID 19 (c.d. green pass)[2].
Segnatamente l’art. 3 del suddetto Decreto Legge, intervenendo sul D.L. n. 52/2021[3], ha stabilito che a partire dal 15 Ottobre p.v. per il settore privato:
- Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde siano necessari per accedere ai luoghi di lavoro a meno che non si tratti di un soggetto esentato dalla vaccinazione.
- I datori di lavoro devono assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono pertanto definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
- Per quanto riguarda le sanzioni, il decreto prevede che il personale abbia l’obbligo del Green Pass e se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non essendovi, invece, conseguenze disciplinari e conservando il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass. Sono previste sanzioni pecuniarie anche per il datore di lavoro se si accerta che sul posto di lavoro ci sono lavoratori senza green pass (sanzioni da 400 a 1000€). Sul punto il Governo, con risposta ad apposito quesito, ha avuto modo di chiarire che, il Datore di lavoro va esente da responsabilità laddove dimostri di adempiuto agli obblighi a lui imposti dal D.L. n. 127/2021 (consultabile al sito https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone ).
- Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Allo stato, quindi, l’Azienda deve necessariamente assicurarsi che i dipendenti a partire dal 15 Ottobre p.v. abbiano il Green Pass e/o non rientrino nelle categorie esentata dalla vaccinazione per poter farli accedere sul posto di lavoro.
Si badi bene che il Green Pass occorre per accedere al posto di lavoro non per svolgere l’attività lavorativa pertanto, laddove il lavoratore non abbia il Green pass ma il Datore di lavoro voglia far ricorso comunque alle sue prestazioni, un’alternativa ancora praticabile (allo stato) è lo smart working.
Con il Decreto Riaperture, infatti, è stata prorogata al 31/12/2021 la possibilità per le Aziende di ricorrere al lavoro agile, peraltro con modalità semplificate rispetto alla normativa di settore[4] (come si legge nel comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali consultabile alla pagina http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/smartworking-proroga-della-procedura-semplificata-fino-al-31-dicembre-2021.aspx/ nel settore privato è possibile utilizzare la procedura semplificata di cui all’art. 90 del D.L. n. 34/2020[5]).
Passando all’analisi delle modalità pratiche con cui il datore di lavoro dovrà eseguire l’attività di verifica – scopo principale del presente contributo-, bisogna rinviare (perché lo prevede il D.L. n. 127) al D.L. n. 52/2021 (legge n. 87/2021) che a sua volta aveva rimesso al Governo il compito di dare le disposizioni attuative per i controlli.
L’Autorità governativa aveva emesso il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17/06/2021 (n. 143) e proprio tale provvedimento è stato oggetto da ultimo di intervento da parte del Governo con il DPCM del 12/10/2021, in corso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale ma già consultabile sul sito istituzionale (https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-il-presidente-draghi-firma-il-dpcm-sulle-verifiche-ambito-lavorativo/18222 ).
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 12/10/2021
Con il DPCM in discussione, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″»”, il Governo:
Ha lasciato invariato l’obbligo per il datore di lavoro di:
- nominare con apposito atto l’incaricato al controllo nonché le modalità di esecuzione dell’incarico (art. 13 comma 3 DPCM n. 143/2021 come modificato dal DPCM del 12/10/2021).
- informare mediante apposita informativa i dipendenti del controllo e del trattamento dei dati personali che il controllo comporta (art. 13 comma 8 DPCM n. 143/2021 come modificato dal DPCM del 12/10/2021 ed art. 15 DPCM n. 143/2021 come modificato dal DPCM del 12/10/2021).ì
Ha ampliato le modalità di verifica da parte del datore di lavoro, aggiungendo alla modalità di verifica tramite app “Verifica19” già in uso (art. 13 comma 1 DPCM n. 143/2021), altre 4 possibilità e segnatamente, recita la disposizione in commento:
“Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell’ambito lavorativo pubblico e privato ai sensi degli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell’allegato H, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC, attraverso:
- a) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;
- b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;
- c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;
- d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti.”
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Per la parte che interessa il settore privato, quindi, a seguito dell’intervento governativo del 12 Ottobre scorso, il datore di lavoro potrà eseguire il controllo:
- Tramite app “Verifica19” (art. 13 comma 1 DPCM n. 143/2021)
- Tramite l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura (art. 13 comma 10 lett. a DPCM n. 143/2021 come modificato dal DPCM del 12/10/2021);
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC (art. 13 comma 10 lett. c DPCM n. 143/2021 come modificato dal DPCM del 12/10/2021).
Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro che non voglia incorrere in sanzioni, pertanto, deve provvedere ai controlli e predisporre la seguente documentazione:
- piano attuativo di controllo e relativi registri,
- Nominare incaricato al controllo,
- Informativa per il lavoratore e gli altri soggetti, anche esterni, che prestino attività all’interno dell’azienda.
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[1] Per questi ultimi, il controllo deve essere effettuato sia dal datore di lavoro del luogo privato in cui il soggetto accede che dal rispettivo, proprio, datore di lavoro.
[2] La certificazione verde (c.d. green pass) ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 52/2021 (certifica ed) è rilasciata a) nel caso di vaccinazione della persona b) se la persona è guarita da Covid19 c) la persona ha effettuato il tampone molecolare e/o antigenico rapido con esito negativo.
Relativamente alla durata del green pass, nell’ipotesi di certificato rilasciato per vaccinazione e/o guarigione da covid19, lo stesso ha validità di 12 mesi (recentemente, con la Legge n. 126/2021 di conversione del D.L. n. 105/2021, infatti, la durata è stata innalzata da 9 a 12 mesi).
Laddove, invece, il certificato sia rilasciato per tampone negativo, ha una durata molto limitata ossia 48 ore per l’esito da tampone rapido e 72 ore per l’esito da tampone molecolare.
Inoltre, sul punto si fa presente che ad oggi la normativa prevede prezzi calmierati per i tamponi ed il relativo costo rimane in capo al lavoratore.
[3] Recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2021
[4] Legge n. 81 del 2017
[5] Art. 90 dl n. 34 del 19 maggio 2020 “Lavoro agile 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attivita’ lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalita’ sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo’ essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita’ del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. 3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalita’ agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).”
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.