A decorrere dall’anno 2023 per la concessione del c.d. “bonus pubblicità” si torna al regime agevolativo ordinario. Per accedere all’agevolazione deve essere rispettato il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente. Il credito di imposta è determinato nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
Chi può accedere al credito di imposta per investimenti pubblicitari
Il credito di imposta, istituito dall’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, spetta alle imprese e ai lavoratori autonomi (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato) e agli enti non commerciali.
Con l’entrata in vigore della nuova disciplina, dal 1° gennaio 2023, per accedere al credito d’imposta è necessario rispettare il requisito dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.
Non possono pertanto richiedere il credito di imposta i soggetti:
- che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2023;
- che nel 2023 registreranno un decremento degli investimenti agevolabili rispetto a quelli effettuati nel 2022;
- che nel 2023 registreranno un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2022.
Quali sono gli investimenti pubblicitari agevolabili
Con la nuova disciplina prevista per il 2023, il credito di imposta spetta esclusivamente in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.
Beneficiano del credito di imposta anche gli investimenti pubblicitari su siti web delle agenzie di stampa purché la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il ROC e sia dotata della figura del direttore responsabile.
Per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023 non sono più agevolati quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
L’ammontare da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’importo delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA. Sono invece le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa connessa.
Come si calcolo il credito di imposta
Una volta verificato l’incremento dell’1% rispetto gli investimenti 2022, il credito di imposta è determinato nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto l’anno precedente.
Come e quando presentare la domanda per il bonus pubblicità
I soggetti interessati, devono presentare apposita comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2023.
Sulla base delle istanze presentate il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Coloro che risultano nel suddetto elenco, dovranno successivamente confermare gli investimenti effettivamente effettuati con la dichiarazione da presentare telematicamente dal 1° gennaio al 31 gennaio 2024.
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 tramite canale telematico, utilizzando il codice tributo 6900 a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.