L’articolo 3, comma 9, D.L. 198/2022 (cd. Milleproroghe) sancisce per le società di capitali la possibilità di rinviare la copertura della perdita dell’esercizio 2022. Al comma 10-undecies, lo stesso Decreto prevede anche la possibilità di tenere le adunanze delle assemblee dei soci in modalità “a distanza” fino al 31 luglio 2023.
Modalità di svolgimento Assemblee soci e organi sociali
La possibilità per le assemblee dei soci delle società di capitali di tenersi ancora con modalità “a distanza” è stata estesa fino al 31 luglio 2023.
Tuttavia, la disposizione riguarda le assemblee dei soci “tenute” entro la predetta data. Non sarà infatti sufficiente che l’adunanza sia solamente convocata, ma occorre che i soci si riuniscano per poter fruire delle modalità esclusivamente “virtuali”, anche in assenza di una esplicita previsione statutaria.
Sebbene non espressamente menzionate dalle norme citate, è unanimemente riconosciuto che la possibilità di svolgere con modalità “a distanza” le adunanze possa estendersi anche agli altri organi sociali, come il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale etc.
La normativa non sembra invece impattare sui termini di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2022 che dovranno essere approvati nei termini ordinari (120 giorni), salvo che ricorrano le condizioni normative che consentono il rinvio a 180 giorni.
Copertura delle perdite dell’esercizio 2022
Tale perdita si andrebbe quindi ad aggiunge a quelle eventualmente generate nel 2020 e 2021 con una copertura da eseguirsi, per quella del 2022, al più tardi approvando il bilancio dell’esercizio 2027, quindi di fatto nel mese di aprile 2028.
Nel corso del periodo di monitoraggio quinquennale le società saranno, pertanto, tenute a controllare il rispetto del capitale minimo solo considerando le perdite emerse dopo il triennio 2020/2022, quindi agendo come se le perdite di tali esercizi non esistessero, come anche affermato, dall’Orientamento TA 13 del Notariato Triveneto.
In ogni caso, si ritiene che le società che non intendano avvalersi di tale norma non siano obbligate a rinviare gli effetti delle perdite. Si tratta di una facoltà di rinvio della copertura, non di un obbligo e questo perché in primo luogo, una norma di favore emanata per tutelare la società colpita da perdite non può trasformarsi in una disposizione che esprime un obbligo.
In secondo luogo, affinché sia applicabile la causa di scioglimento di cui l’articolo 2484, punto 4, cod. civ., è pur sempre richiesta una specifica volontà in un verbale di assemblea.