Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 143438/2022 dello scorso 27 aprile è stato definito il contenuto, le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista in ambito di monitoraggio del rispetto dei massimali previsti dalla disciplina per gli aiuti di Stato (sezione 3.1 e 3.12).
Coloro che hanno, quindi, beneficiato degli “aiuti COVID” dovranno procedere con l’invio di un’autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate a riscontro dei contributi ricevuti.
Sintetizziamo, di seguito, gli aspetti operativi per la compilazione della dichiarazione sostitutiva che andrà presentata entro il 30 giugno 2022.
Monitoraggio dei sostegni: obblighi dichiarativi ed esclusioni
La dichiarazione deve essere presentata da tutti i contribuenti che hanno ricevuto gli aiuti di Stato COVID richiamati dall’art. 1 del DM 11 dicembre 2021, come riportato nel successivo paragrafo 4.
Generalmente, sono esonerati dall’invio:
- i contribuenti che non hanno usufruito di una delle misure indicate all’interno dell’art. 1 sopra citato pur avendo ricevuto altri aiuti comunque classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework;
- i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva per avere accesso ad alcune misure (come ad esempio quella presente nell’istanza per il contributo perequativo D.L n. 73/2021) e purché il beneficiario, successivamente, non abbia usufruito di ulteriori aiuti tra quelli indicati nell’articolo 1.
Modalità e termini di presentazione
La dichiarazione dovrà essere presentata, da parte del contribuente o da parte di un soggetto incaricato, in via telematica utilizzando il modello dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 28 aprile ed entro il 30 giugno 2022.
Per coloro che hanno usufruito della definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari, il termine è il 30 giugno o se successivo, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o dalla prima rata.
Autodichiarazione aiuti di Stato Covid-19: l’impresa unica
Ai fini della verifica del rispetto delle soglie, è fondamentale ricordare che i massimali di aiuto previsti per gli aiuti Covid-19 sono stabiliti per “impresa unica”. Tale impresa unica, a norma di quanto disposto dal Regolamento n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione Europea, è quella intesa in materia di aiuti de minimis.
Superamento limiti stabiliti per le sezioni 3.1 e 3.12
Gli importi eccedenti ai massimali potranno essere restituiti volontariamente dal beneficiario o sottraendoli dagli aiuti ricevuti successivamente per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.