Il Decreto Legislativo n.125/2024, entrato in vigore il 25 settembre 2024, ha introdotto significativi cambiamenti nel regime contabile per le imprese italiane, recependo la direttiva 2022/2464/UE e modificando le soglie dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e per le microimprese. L’adeguamento, atteso da tempo, è stato attuato principalmente per tenere conto dell’inflazione accumulata negli ultimi anni, semplificando gli obblighi per le piccole imprese e agevolandone la conformità normativa.
Le nuove soglie per il bilancio abbreviato
Il principale cambiamento introdotto dal DLgs. n.125/2024 riguarda l’aumento delle soglie dimensionali per la redazione del bilancio abbreviato. Le società che non hanno emesso titoli sui mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata se, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5,5 milioni di euro (precedentemente 4,4 milioni);
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11 milioni di euro (precedentemente 8,8 milioni);
- Numero medio di dipendenti durante l’esercizio: 50 unità (limite rimasto invariato).
Le nuove soglie per le microimprese
Anche per le microimprese sono stati innalzati i limiti dimensionali, facilitando ulteriormente l’accesso a regimi contabili agevolati. Le società che possono redigere il bilancio abbreviato sono considerate microimprese se non superano due dei seguenti parametri:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (rispetto ai precedenti 175.000 euro);
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (rispetto ai precedenti 350.000 euro);
- Numero medio di dipendenti durante l’esercizio: 5 unità.
Esenzione dal bilancio consolidato
Con riferimento al bilancio consolidato, è stato stabilito che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- Totale degli attivi: 25 milioni di euro (in precedenza 20 milioni);
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro (in precedenza 40 milioni);
- Numero medio di dipendenti: 250 unità.
Tale aumento si applica anche alla possibilità di esonero per le imprese che non superano questi limiti su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento), con una maggiorazione del 20% per i parametri relativi agli attivi e ai ricavi, vale a dire portati, rispettivamente, a 30.000.000 e 60.000.000 euro.
Decorrenza
Il DLgs. 125/2024, entrato in vigore il 25 settembre 2024 non contiene, con riferimento all’incremento in esame, una specifica norma di decorrenza.
Un’indicazione in tal senso può, comunque, essere ricavata dall’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.