Con la Legge di Bilancio 2013 è stata riproposta l’assegnazione/cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone/ capitali di assegnare/ cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:
- Gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- I beni mobili iscritti in Pubblici Registri non utilizzati come beni strumentali.
Condizioni operative
L’assegnazione/ cessione va effettuata entro il 30/09/2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30/09/2022 ovvero siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.
A tal fine è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap pari all’8% (10,5% per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti l’assegnazione / cessione) calcolata sulla differenza tra:
- Il valore normale dei beni assegnati, tenuto conto che, su richiesta della società, per gli immobili il valore normale può essere determinato applicando alle rendite catastali i moltiplicatori previsti dalle norme per l’imposta di registro, e
- Il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Si fa presente che in caso di cessione, il corrispettivo della cessione stessa fosse inferiore al valore normale, anche determinato attraverso l’applicazione dei moltiplicatori catastali, l’imposta sostitutiva va applicata su un valore non inferiore a quello normale, anche determinato attraverso l’applicazione dei moltiplicatori catastali, viene disposto che se per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o della trasformazione vengono annullate riserve in sospensione di imposta, esse vengono assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%.
Il versamento delle imposte sostitutive dovuta va effettuato:
- Nella misura del 60% entro il 30/09/2023;
- Il rimanente 40% entro il 30/11/2023.
Trattamento fiscale in capo ai soci
In caso di assegnazione dei beni ai soci, nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell’art. 47 del Tuir, commi 1 e da 5 a 8 relativamente alla distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni.
Perciò non vi sono problemi a distribuire prioritariamente le riserve di capitale.
In caso quindi di utilizzo di riserve di utili in capo all’assegnatario è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.
In caso di utilizzo di riserve di capitale il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote possedute
Imposte indirette per l’Assegnazione e la Cessione agevolata
Per le assegnazioni e cessioni in argomento, e aliquote proporzionali dell’imposta di registro, ove applicabili, sono ridotte a metà e l’imposta ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
Sotto il profilo Iva, come evidenziato nella Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2023, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le operazioni in oggetto non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il valore di costo di cui all’art. 13 c. 2 lett. c) del DPR Iva.