Il prossimo 31 luglio 2022 scadranno le norme transitorie per le assemblee soci e le riunioni societarie entrate in vigore a marzo 2020.
Verrà meno la vigenza delle norme di emergenza COVID-19 in tema di assemblee societarie e tornerà in vigore la prassi seguita anteriormente al Decreto Legge 18/2020, e poi dal successivo Decreto Legge 228/2021, che durante l’epidemia ha legittimato lo svolgimento delle riunioni mediante strumenti di telecomunicazione anche ove questo non fosse previsto statutariamente.
La disposizione riguarda le assemblee dei soci “tenute” entro il 31 luglio 2022 e quindi, per beneficiare ancora delle agevolazioni societarie, occorrerà che i soci si riuniscano (non basta la convocazione entro il 31 luglio 2022) per poter fruire delle modalità esclusivamente “virtuali”.
Riunioni societarie fino al 31 luglio 2022
In estrema sintesi, nel periodo emergenziale, era consentito che:
- gli organi di quelle società che non prevedessero nel loro statuto la modalità della audio-video conferenza potessero comunque accedervi;
- le riunioni delle assemblee dei soci e degli organi societari avessero tutti i partecipanti collegati in audio-video conferenza, senza la previsione di un luogo fisico ove poter accedere di persona;
- si potesse imporre agli aventi diritto di partecipare alle riunioni societarie solo mediante strumenti di telecomunicazione.
Svolgimento delle riunioni post “stato di emergenza”
Si stanno ormai susseguendo le Massima dei Consigli Notarili (massima 187 e massima 200 di Milano) che riconoscono, anche in epoca post emergenziale, la legittimità di clausole statutarie che consentono l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, senza che vi sia la necessità che venga data indicazione nell’avviso di convocazione di un luogo fisico di svolgimento della riunione, e clausole che ammettano la possibilità che presidente e segretario della riunione non si trovino nello stesso luogo (fisico) in cui si ritiene costituita l’adunanza.
D’altra parte, in caso di svolgimento delle adunanze mediante strumenti di telecomunicazione, già la massima H.B.39 dei notai del Triveneto nel 2017 ammetteva come sempre possibile, con il consenso unanime dei partecipanti espresso in vista o nel corso della riunione, la possibilità di agire in deroga allo statuto senza doverlo formalmente modificare (e quindi con effetto per la singola adunanza).
L’unico limite alle riunioni in audio-video conferenza, secondo la massima 187 predetta del Consiglio notarile di Milano, riguarderebbe il notaio che eventualmente partecipi all’adunanza. In questo caso, seppur possa prendervi parte mediante strumenti audio-visivi, il notaio dovrebbe collegarsi da un luogo compreso nell’ambito territoriale ove è legittimato ad operare.