E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 il Decreto Ministeriale del 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti dei Titolari Effettivi.
Decorrono quindi ufficialmente i 60 giorni entro cui i soggetti obbligati dovranno alimentare il nuovo registro. Il termine, che è perentorio, sarà il prossimo 11 dicembre 2023. Da sottolineare che il Registro italiano sarà tra i più evoluti poiché richiede la registrazione per l’accesso, concede l’utilizzo dei dati solo per specifici adempimenti antiriciclaggio e darà la possibilità di opposizione motivata agli interessati.
Soggetti obbligati all’adempimento
Sono tenuti a comunicare il titolare effettivo al “Registro dei titolari effettivi” presso il Registro delle imprese in Camera di commercio, tutte le imprese dotate di personalità giuridica (Srl, Spa, Sapa e società cooperative), le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche), i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust (enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi).
Il Registro dei titolari effettivi avrà due sezioni: una autonoma, con i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, e una speciale con le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio italiano dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
Termine per i soggetti costituiti dopo il 9 ottobre 2023
Le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private con costituzione successiva al 9 ottobre (data di pubblicazione del Decreto) provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei registri. Analogamente, trust e istituti giuridici affini costituiti successivamente alla stessa data, provvedono entro 30 giorni dalla loro costituzione. I termini di iscrizione sono perentori.
Come fare la comunicazione dei titolari effettivi
Per le società, spetta agli amministratori l’invio delle informazioni sulla titolarità effettiva. Per le fondazioni provvede il fondatore se in vita, oppure coloro a cui è attribuita la rappresentanza/amministrazione. Nel caso di trust o affini, l’obbligo è adempiuto dal fiduciario. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa.
La comunicazione va effettuata all’ufficio del registro imprese della Camera di commercio territorialmente competente. Variazioni rispetto ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto.
Con cadenza annuale è necessario confermare dati e informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima della loro variazione o dall’ultima conferma. Le imprese con personalità giuridica possono effettuare la conferma con il deposito del bilancio e tutti gli adempimenti sono effettuati in modalità telematica.