A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili IVA, ai sensi dell’articolo 8, c. 1, c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all’Agenzia delle entrate, una lettera d’intento, verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per esser qualificati esportatori abituali.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate per il contrasto delle frodi IVA
La Legge di Bilancio 2021, ed in particolare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 293390, hanno previsto il rafforzamento delle attività di contrasto alle frodi IVA, introducendo due macro-aree di intervento:
- attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
- l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi sopra richiamate, può scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento: le stesse vengono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione.
Contestualmente, l’Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente (esportatore abituale) e al committente una comunicazione a mezzo PEC che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.
Nuova modalità di compilazione delle e-fattura con lettera di intento dal 2022
L’avvio della procedura sopra richiamata, operativa dal 1° gennaio 2022, comporterà inoltre un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.
Rispetto alle attuali disposizioni, a partire dal 2022, nella e-fattura dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8, c.1, c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.