La Finanziaria 2021, recentemente pubblicata, prevede un’agevolazione per chi acquista beni strumentali nuovi, che proroga con modifiche quella già esistente al 31.12.2020. Una delle novità più significative, riguarda l’introduzione dell’agevolazione per l’acquisito di beni immateriali.
Calcolo e orizzonte temporale
E’ previsto il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1.000.000, alle imprese che dal 16 novembre 2020 e fino al 31.12.2021 (ovvero fino al 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione), effettuano investimenti in beni immateriali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
Il credito d’imposta spetta si riduce al 6% per investimenti nei medesimi beni effettuati tra 01.01. 2022 e fino al 31.12.2022 (ovvero fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di acquisto del bene.
Per le imprese e professionisti con ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni, la compensazione può essere effettuata in unica soluzione.
Il credito d’imposta non è tassato ai fini delle imposte (IRPEF, IRES, IRAP) ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.
Controlli successivi per chi si avvale dell’agevolazione per l’acquisto di beni immateriali
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine le fatture e documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.
Norma antielusiva
Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, viene meno il credito d’imposta di cui si è usufruito. Più in particolare le conseguenze per il credito d’imposta sono due:
- La prima è che il credito d’imposta restante si calcola solo sui beni ancora in possesso della società, togliendo quindi quello riferibile al bene ceduto/destinato all’estero.
- La seconda è che, nel caso in cui la società abbia già utilizzato in compensazione il credito d’imposta riferito al bene ceduto/destinato all’estero, allora il predetto credito dovrà essere “restituito” dalla società all’Erario, entro il termine di pagamento del saldo delle imposte del periodo d’imposta nel quale si è verificata la norma antielusiva, senza scontare né interessi, né sanzioni.
Quindi, nel caso di acquisto e godimento dell’agevolazione di beni immateriali nel 2021, venduti nel 2022, ci sarà l’obbligo di restituzione del credito d’imposta entro giugno 2023.