Tra le novità apportate dal Decreto Legislativo di Riforma dell’Ires e Irpef (art.14), trattiamo di seguito la possibilità “una tantum” di affrancamento delle Riserve ed i fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
L’imposta sostitutiva
Per chi volesse affrancare le Riserve in sospensione d’imposta (è una facoltà), è previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% delle imposte sui redditi e dell’Irap da pagare obbligatoriamente in quattro rate costanti di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2024 e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Quindi, se l’imposta sostitutiva fosse di euro 100, la prima rata sarebbe di euro 25 e, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, andrebbe pagata entro giugno/luglio del 2025, la seconda sempre di euro 25, andrebbe pagata entro giugno/luglio del 2026, eccetera.
Liquidazione dell’imposta sostitutiva e affrancamento Riserve in sospensione
L’imposta sostitutiva di cui trattasi può essere applicata o su tutte o su parte le riserve ed i fondi in sospensione d’imposta esistenti al 31 dicembre 2023, che residuano al 31.12.2024.
L’imposta è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Il caso più frequente di riserve in sospensione d’imposta, è quello delle riserve di rivalutazione, che si sono succedute nel corso degli anni, corrispondenti (di solito) al maggior valore attribuito (con la rivalutazione) alle immobilizzazioni dell’attivo dello stato patrimoniale. Ricordiamo che la sospensione da imposizione dipende dalla circostanza che la Riserva permanga nel patrimonio netto della Società e, nel caso in cui venga utilizzata per scopi diversi o dalla copertura di perdite civilistiche o dall’imputazione a capitale sociale, allora scatta l’imposizione in capo alla società.
Le Riserve di rivalutazione sono specificatamente indicate in un apposito rigo del patrimonio netto dei bilanci UE delle società ed in nota integrativa viene descritto da quale legge deriva il vincolo di sospensione d’imposta.
Le Riserve in sospensione d’imposta (tra cui anche quelle di rivalutazione) nel Modello Unico per le società, sono indicate in un apposito rigo del “capitale e delle riserve” del quadro RS.
Convenienza e decreto attuativo
La convenienza ad affrancare tali riserve si ha solo se si prevede nel breve periodo di distribuirle i Soci (si evitano le imposte dirette). Nelle società di capitali, nel caso in cui i Soci siano persone fisiche, in caso di affrancamento permane solo la tassazione pari al 26% a titolo d’imposta, mentre se i Soci sono società di capitali, ricordiamo che viene tassato solo il 5% del dividendo a fini Ires.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro febbraio 2025, potranno essere dettate le disposizioni di attuazione dell’articolo in esame.