Col calcolo delle imposte al 31 dicembre 2022, bisogna tener conto che non esiste più la SuperAce, agevolazione sull’incremento di patrimonio netto al 31.12.2021. Vediamo di seguito quali conseguenze ci sono per il calcolo dell’Ires.
Base imponibile ACE
Con riferimento al solo anno 2021 è stata introdotta la possibilità, in aggiunta a quella che è la normativa ACE ordinaria, di applicare un rendimento nozionale del 15% agli incrementi di capitale proprio da parte dei soci, e per l’intero periodo d’imposta, senza alcun ragguaglio ad anno, per un massimo di euro 5 milioni.
Nel 2022 esistendo solo l’ACE (agevolazione Ires a regime dal 2010 che premia gli incrementi di patrimonio netto) per il calcolo della base imponibile della stessa, bisognerà considerare anche gli incrementi e decrementi valevoli per la SuperAce nel 2021, che si sommeranno a quelli 2022 valevoli per l’ACE, quali ad esempio destinazione dell’utile 2021 a riserva, versamenti in conto capitale ecc.
Il coefficiente di rendimento ordinario è del 1,3% che, applicato agli incrementi netti di patrimonio netto (con limite massimo il patrimonio netto stesso alla fine del periodo d’imposta), determina una riduzione della base imponibile Ires.
Recapture SuperACE
Ricordiamo che il beneficio della SuperACE nel 2021 poteva essere usufruito attraverso o di un credito d’imposta o di una variazione in diminuzione della base imponibile Ires.
Nel caso in cui si sia verificato un decremento di patrimonio netto nel 2022 rispetto al 2021, ai sensi della “norma antielusiva” collegata alla SuperAce, il credito d’imposta dovrà essere restituito proporzionalmente a tale minor importo (se utilizzato) oppure il reddito complessivo Ires 2022 dovrà essere aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza negativa.
Più in dettaglio, il recapture della SuperAce scatta quando, nel corso del 2022, le riduzioni di base ACE hanno superato gli eventuali incrementi. Sarà frequente l’ipotesi in cui la delibera di distribuzione dei dividendi assunta a fine anno (per usufruire del regime transitorio di tassazione dei dividendi per i soci che detengono una partecipazione qualificata) ha avuto ad oggetto un importo superiore a quello dell’eventuale utile 2021 accantonato a riserva.
Ricordiamo che il periodo di sorveglianza della SuperAce riguarda anche il 2023 e quindi nel caso di assegnazione dei beni ai soci (agevolazione riproposta quest’anno) ci sarà una riduzione del patrimonio netto della società assegnante con conseguente possibile recapture del beneficio in oggetto.
Incrementi eccedenti euro 5 milioni
Se nel 2021 gli incrementi di base ACE sono stati superiori a euro 5 milioni, determinando sia il beneficio dell’ACE che della SuperACE, resta il dubbio se i decrementi debbano essere prioritariamente imputati a quest’ultima eccedenza, con conseguente recapture del beneficio, o possano essere imputati all’ACE, evitando quindi la restituzione del beneficio.