Recentemente il MiMiT ha fornito una serie di chiarimenti relativi all’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale / PEC degli amministratori di società, introdotto dalla Finanziaria 2025.
Con la Finanziaria 2025, il Legislatore ha modificato l’art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, estendendo agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese.
Chi sono i soggetti obbligati?
Per poter individuare i soggetti interessati vanno individuate le società che rientrano nel relativo ambito di applicazione nonché i soggetti (amministratori) di cui si deve comunicare l’indirizzo PEC.
SOCIETÀ: sono ricomprese tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, che svolgono un’attività imprenditoriale. Rientrano tra i soggetti inclusi anche le reti d’imprese quando queste ultime creano un fondo patrimoniale comune, svolgono un’attività commerciale rivolta a terzi e pertanto possono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro Imprese.
AMMINISTRATORI: il termine “amministratore” va riferito ai soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione, ricomprendendo quindi, ad esempio, anche i liquidatori.
In presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore.
Decorrenza dell’obbligo di PEC per gli amministratori di società
Il Ministero precisa che lo stesso trova applicazione:
- per le imprese costituite a decorrere dall’1.1.2025. Per tali soggetti l’obbligo va assolto contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;
- per le imprese che risultano già costituite all’1.1.2025. Per tali soggetti, il Ministero ritiene opportuno provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori entro il 30.6.2025.
In caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo dell’incarico nonché della nomina del liquidatore, la comunicazione dovrà essere effettuata contestualmente all’iscrizione della nomina / rinnovo.
Indirizzo PEC
Il Ministero chiarisce che impresa ed amministratore devono comunicare due diversi indirizzi PEC. Nel caso in cui sia stato comunicato lo stesso indirizzo PEC per impresa e amministratore, i soggetti interessati dovranno “regolarizzare” la situazione entro il 30.6.2025.
Il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC “associati” alle diverse società.
Omessa comunicazione PEC
L’omessa comunicazione determina il “blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata. Al ricorrere di tale fattispecie, il Ministero specifica che la CCIAA richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda.
Regime sanzionatorio
La normativa di riferimento non individua il regime sanzionatorio applicabile. Secondo il Ministero, alla mancata comunicazione dell’indirizzo PEC risulta applicabile l’art. 2630 c.c. ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da € 103 a € 1.032, ferma restando la riduzione della stessa ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.