È stata pubblicata la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, c.d. Legge di Bilancio 2025 ed il c.d. “Decreto Milleproroghe”. In sede di approvazione è stata riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone e/o di capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:
- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
Come funziona la assegnazione / cessione agevolata beni
L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se previsto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2024.
A tal fine, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione) calcolata sulla differenza tra:
- il valore normale dei beni assegnati;
- il costo fiscalmente riconosciuto.
Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.
Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.
È inoltre disposto che nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell’art. 47, TUIR, commi 1 e da 5 a 8.
Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato nella misura del 60% entro il 30.9.2025 ed il rimanente 40% entro il 30.11.2025.