Il Decreto legislativo n.216 del 30 dicembre 2023 ha introdotto una norma agevolativa, anche nota come premio nuove assunzioni, che prevede una maggiorazione del costo ammesso in deduzione per i dipendenti assunti a tempo indeterminato. Successivamente è stato emanato il DM del 25 giugno 2024 per attuare le norme previste dal predetto decreto. Nell’ambito dei gruppi societari il calcolo dell’incremento occupazionale è più complesso, come vedremo di seguito.
Il periodo d’imposta agevolato e il calcolo del premio nuove assunzioni
L’agevolazione spetta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (e quindi il 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e consiste in una maggiorazione del 120% della deduzione relativa all’incremento di costo del lavoro sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nel caso in cui nel 2024 il numero dei lavoratori a tempo indeterminato è superiore a quello mediamente occupato nel 2023. La percentuale sale al 130% nel caso di assunzioni di lavoratori considerati svantaggiati.
Si evidenzia che la predetta agevolazione non spetta nel caso in cui il totale del numero dei lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato e determinato) è inferiore al numero degli stessi mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente.
Determinazione della maggiorazione
Ai fini della determinazione della maggiorazione della deduzione, il costo da assumere è pari al minor importo tra costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico (voce B9 del bilancio UE) rispetto allo stesso importo relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio UE, si devono assumere le corrispondenti voci di costo del personale. I costi del personale si considerano seguendo il principio di competenza.
Riduzioni infragruppo
Per evitare che gli incrementi occupazionali di una società possano essere compensati dai decrementi occupazionali di altre società del gruppo, la verifica dell’incremento occupazionale in una società deve essere fatta al netto dei decrementi occupazionali delle società controllate o collegate (ex art. 2359 del codice civile).
Si tratta di una regola volta a considerare, ai fini del premio nuove assunzioni, il gruppo d’imprese come un unico soggetto economico e, in quanto tale, disapplicare il bonus qualora non sia raggiunto un effettivo incremento occupazionale di gruppo. In questo senso l’articolo 4, comma 7 del DM dispone che le società appartenenti al gruppo devono verificare sia le condizioni dell’incremento occupazionale (numero lavoratori a tempo indeterminato), sia dell’incremento occupazionale complessivo con riferimento al gruppo nel suo complesso (totale assunti a tempo indeterminato e determinato).
Modalità di calcolo nei gruppi
Per quanto riguarda il calcolo della maxi deduzione per incrementi occupazionali realizzati da imprese appartenenti allo stesso gruppo, l’articolo 5 comma 8 del DM prevede che ogni società riduca il costo ai fini della maggiorazione di cui trattasi di una percentuale data dal rapporto tra “il minore importo del costo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società del gruppo interno e l’incremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società a cui spetta la maggiorazione del costo”.