La possibilità di prenotare servizi alberghieri tramite piattaforme online è sempre più frequente. Vediamo di seguito il trattamento Iva da applicare alle medesime in alcune fattispecie particolari.
Soggiorno in territorio italiano con relativa fattura ricevuta da soggetto Extra UE
Trattasi del caso in cui, pur avendo soggiornato in hotel situato nel territorio dello Stato, la prenotazione effettuata tramite piattaforma online porta all’emissione della fattura non da parte della struttura ricettiva ma da parte del soggetto terzo che effettua un’intermediazione.
Nel caso in cui il soggetto terzo sia un soggetto Extra UE il committente dovrà procedere con l’emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. art.17, co. 2 del DPR n.633/72. La fornitura di alloggio alberghiero avviene in un immobile situato nel territorio dello Stato e, pertanto, l’operazione dovrà essere considerata imponibile in Italia.
Relativamente all’aliquota corretta da applicare, nel caso in cui si evinca dalla fattura (o dalla documentazione integrativa disponibile) che l’importo addebitato al committente ha ad oggetto la sola prestazione di servizi alberghieri, il committente potrà procedere applicando l’aliquota Iva del 10%, così come previsto al n. 120, Tabella A, allegata al suddetto DPR n.633/72.
Soggiorno in territorio italiano con relativa fattura ricevuta da soggetto UE
Trattasi di caso simile a quello analizzato al punto precedente, con ricezione della fattura per la prestazione alberghiera da parte di soggetto UE. La prestazione rimane territorialmente rilevante in Italia e la corretta aliquota da applicare rimane quella del 10%. L’unica differenza nel trattamento IVA per il committente sarà la modalità di integrazione dell’Iva in quanto dovrà procedere con l’integrazione della fattura ricevuta in luogo dell’emissione di autofattura.
Trattamento IVA per soggiorno in territorio UE con relativa fattura ricevuta da soggetto Extra UE
Trattasi del caso in cui il soggiorno viene effettuato in una struttura ricettiva situata in un Paese UE (ad esempio, Francia), ma, anche in questo caso, l’emissione della fattura non avviene da parte della struttura ricettiva stessa, ma da parte del soggetto terzo che effettua un’intermediazione.
Nel caso in cui il soggetto terzo sia un soggetto Extra UE il committente dovrà procedere con l’emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. art.17, co. 2 del DPR n.633/72, come nel caso al primo punto. Essendo la struttura ricettiva localizzata in un territorio diverso da quello italiano, la prestazione non potrà esservi considerata territorialmente rilevante.
Difatti anche se, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n.633/72, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, le forniture di alloggio nel settore alberghiero rientrano nelle deroghe previste dall’art.-7 quater del medesimo decreto (in particolare lettera a). Dirimente per stabilire la rilevanza territoriale della prestazione è, infatti, il luogo ove è situato l’immobile anche se il committente è un soggetto residente nel territorio dello Stato.
Di conseguenza, il committente dovrà procedere con l’emissione di un’autofattura facendo proprio riferimento al suddetto art. 7-quater, per indicare che trattasi di operazione non soggetta.