I soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024 – 2025 possono effettuare la sanatoria delle annualità 2018 – 2022, con graduale determinazione (in base al punteggio di affidabilità) non solo del maggior imponibile ma anche dell’imposta sostitutiva richiesta per la definizione.
La sanatoria in esame:
- può essere effettuata anche per alcune annualità a scelta del contribuente (la stessa non deve quindi riguardare tutte le annualità dal 2018 al 2022);
- richiede il versamento delle imposte sostitutive ai fini delle imposte sui redditi e addizionali (minimo € 1.000) e dell’IRAP (non è previsto un versamento minimo) da effettuare in un’unica soluzione, entro il 31.3.2025 ovvero ratealmente, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 31.3.2025
Recentemente con il Provvedimento 4.11.2024 l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini / modalità di comunicazione delle opzioni relative all’operatività della sanatoria. In particolare, merita evidenziare che a tal fine non è prevista la necessità di utilizzare uno specifico modello da inviare all’Agenzia. Infatti, l’opzione è esercitata con l’invio del mod. F24 e il pagamento della prima rata / unica soluzione entro la predetta data (31.3.2025). Il perfezionamento della sanatoria si realizza mediante il versamento dell’intero importo dovuto (unica soluzione) / di tutte le rate. Il mancato perfezionamento della sanatoria si può realizzare anche per singola annualità.
Ambito oggettivo della sanatoria 2018 – 2022
La sanatoria in esame interessa i soggetti ISA che hanno aderito alla proposta di CPB 2024 – 2025 inviando il mod. REDDITI 2024 con il quadro P compilato e che dal 2018 al 2022:
- hanno applicato gli ISA;
ovvero
- sono interessati da una causa di esclusione ISA collegata all’emergenza COVID-19 (che ha riguardato il 2020, 2021 e 2022), identificata nel quadro RE / RF / RG del mod. REDDITI:
- dai codici “15”, “16” e “17” con riferimento al mod. REDDITI 2021 e 2022 (relativo al 2020 e 2021);
- dal codice “15” con riferimento al mod. REDDITI 2023 (relativo al 2022);
ovvero
- hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività, identificata dal codice “4” con riferimento al mod. REDDITI 2019 – 2023 (relativo agli anni 2018 – 2022).
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali e dell’IRAP, vanno considerati i dati indicati nelle dichiarazioni che risultano presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, al 9.10.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 113/2024).
I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità interessata dalla sanatoria, sia reddito d’impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono utilizzare la sanatoria soltanto se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.
Costo della sanatoria 2018 – 2022
Le imposte sostitutive dovute ai fini della sanatoria sono determinate con modalità differenziate a seconda che l’annualità oggetto della stessa sia o meno interessata da una causa di esclusione ISA collegata all’emergenza COVID-19 ovvero alla sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività (Informativa SEAC 24.10.2024, n. 302).
SOGGETTI SENZA CAUSE DI ESCLUSIONE ISA |
||||
Punteggio ISA |
SANATORIA 2018 – 2019 – 2022 |
SANATORIA 2020 – 2021 |
||
Costo ai fini II.DD. (*) |
Costo ai fini IRAP (*) |
Costo ai fini II.DD. (*) |
Costo ai fini IRAP (*) |
|
10 |
0,5% |
0,195% |
0,35% |
0,1365% |
= 8 – < 10 |
1% |
0,39% |
0,7% |
0,273% |
= 6 – < 8 |
2,4% |
0,78% |
1,68% |
0,546% |
= 4 – < 6 |
4,5% |
1,17% |
3,15% |
0,819% |
= 3 – < 4 |
6% |
1,56% |
4,2% |
1,092% |
< 3 |
7,5% |
1,95% |
5,25% |
1,365% |
(*) Percentuale applicabile al reddito d’impresa / lavoro autonomo dichiarato per l’anno di riferimento.
SOGGETTI CON CAUSE DI ESCLUSIONE ISA (codici “4”, “15”, “16” e “17”) |
|
SANATORIA 2018 – 2022 |
|
Costo ai fini II.DD. (*) |
Costo ai fini IRAP (*) |
2,1875% |
0,6825% |
(*) Percentuale applicabile al reddito d’impresa / lavoro autonomo dichiarato per l’anno di riferimento.
Si rammenta che la dichiarazione infedele di una causa di esclusione ISA per emergenza COVID-19 / sussistenza di un periodo di non normale svolgimento dell’attività non consente di beneficiare dell’esclusione dalla rettifica, da parte dell’Ufficio, del reddito d’impresa / lavoro autonomo e IVA ex artt. 39, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72.
Termini e modalità di comunicazione dell’opzione
L’opzione della sanatoria va esercitata, per ogni “annualità”, tramite l’invio del mod. F24, entro il 31.3.2025, relativo al versamento della prima rata / unica soluzione delle imposte sostitutive dovute con l’indicazione:
- nel campo “Anno di riferimento“, l’anno cui si riferisce il versamento;
- nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.“, il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate scelto (nel formato “NNRR”). In caso di versamento in unica soluzione va riportato “0101”;
- dei seguenti codici tributo:
4074 |
CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 |
4075 |
CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 |
4076 |
CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 |
Per le società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR e le società di capitali trasparenti ex artt. 115 e 116, TUIR l’opzione della sanatoria è esercitata inviando (tutti) i mod. F24, relativi alla prima rata / unica soluzione:
- dell’imposta sostitutiva dell’IRAP da parte della società / associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e addizionali da parte dei soci / associati.
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
Il pagamento tardivo di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dalla rateazione.
La sanatoria non si perfeziona se il versamento (unica soluzione / prima rata delle imposte sostitutive dovute) è successivo alla notifica di un processo verbale di constatazione / schema d’atto di accertamento, di cui all’art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di un atto di recupero di crediti inesistenti.