L’indicazione errata nel tipo di fattura elettronica differita non viene punita se la fattura contiene comunque gli elementi idonei a consentire il controllo di tempestività dell’emissione del documento.
Caso
Nel caso in cui vengano emesse per errore fatture elettroniche differite con la tipologia TD25 invece che TD24, ci si domanda se l’errore sia solo formale nel file XML, in quanto le liquidazioni Iva e i versamenti sono stati effettuati correttamente.
In caso di controllo, potrebbe essere soggetto a sanzioni, oppure è considerabile una violazione formale ex articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 472/1997, e quindi senza sanzioni?
Normativa di riferimento per la fattura elettronica differita
La violazione in questione è da considerare formale, ex articolo 6, comma 5-bis, decreto legislativo 472/1997.
Dal 2021 è entrata in vigore una modifica al tracciato delle fatture elettroniche. Sono, infatti, stati introdotti i codici TD24 e TD25, per distinguere le ipotesi di fatturazione elettronica differita rispetto a quella immediata, il cui codice è TD01.
La specifica finalità dei due nuovi codici è la seguente:
- TD24 fattura differita –articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto Iva, Dpr 633/1972, ossia fattura differita di beni e servizi collegata a Ddt, per i beni e a idonea documentazione di prova dell’effettuazione, per le prestazioni di servizio;
- TD25 fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, lettera b), del Dpr 633/1972, ossia fattura differita per triangolazioni interne, o cessione di beni effettuata dal cessionario verso un terzo per il tramite del cedente.
La differenza tra il codice TD01 e i due codici TD24 e TD25 è stata introdotta per permettere all’amministrazione finanziaria un’immediata verifica nella tempestività della trasmissione della fattura, mentre il nuovo codice TD25 è stato creato per permettere all’agenzia delle Entrate di compilare in modo automatizzato i registri Iva, tale codice serve per permettere alle Entrate di capire che, a fronte di un Ddt datato in un mese, quello di liquidazione dell’imposta è il mese successivo.
Considerazioni sul profilo sanzionatorio
In merito all’errore tra codice TD01 e i due codici TD24 e TD25, seppur in un primo tempo, si ipotizzasse la rilevanza sotto il profilo sanzionatorio, si è poi giunti alla più logica conclusione che, nel caso in cui la fattura contenga comunque gli elementi idonei a consentire il controllo di tempestività dell’emissione del documento, le sanzioni siano inapplicabili vista l’inesistenza di pericolo per l’erario e di alcun ostacolo all’azione di controllo. A maggior ragione, quindi, una tale conclusione di non sanzionabilità è quella per cui si propende in caso di errore tra il codice TD24 e il codice TD25.
Vale sempre il principio in base al quale gli errori formali non sono mai sanzionabili. Al riguardo, si ricorda che sono inapplicabili le sanzioni in caso di errori formali che non recano «pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo» (agenzia delle Entrate, circolare 77/E del 3 agosto 2001).
In caso di errori formali, l’articolo 10, comma 3 dello Statuto del contribuente, legge 212/2000, e l’articolo 6, del decreto legislativo 472/1997, seppur con lievi differenziazioni, sanciscono, in ogni caso, che la punibilità è esclusa tutte le volte che il comportamento antigiuridico del contribuente, seppure in violazione di specifici obblighi di legge, in concreto, non dia luogo ad alcun debito d’imposta (il cosiddetto danno erariale) e non incida sull’attività di controllo, privilegiando l’aspetto sostanziale dell’offesa del bene giuridico tutelato. In sostanza, secondo la prassi dell’amministrazione finanziaria, solo se concorrono entrambe le condizioni di cui all’articolo 6 la violazione è meramente formale e come tale non punibile.