In applicazione dell’art. 4 del DL 167/90, le persone fisiche residenti devono indicare all’interno del quadro RW del modello REDDITI, il possesso o la detenzione di attività estere di natura finanziaria, salvo non si benefici degli esoneri previsti dalla medesima norma. Tra gli investimenti esteri oggetto di monitoraggio, vi sono anche le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulate con compagnie di assicura- zione estere, e le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.
Valorizzazione
In merito alla valorizzazione di tali attività finanziarie ai fini della compilazione del quadro RW, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 151663/2013 prevede che debbano essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE e quindi il valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera. Nei casi in cui il contratto in essere non rappresenti un’attività finanziaria quotata, la valorizzazione deve avvenire attraverso il valore nominale o, in mancanza, tramite il valore di rimborso. Per le polizze assicurative, il valore da prendere in considerazione è il valore di mercato, per la cui determinazione è possibile utilizzare la documentazione fornita dalla compagnia di assicurazione estera.
Per quanto riguarda le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, va indicata la posizione individuale maturata nel periodo d’imposta come risultante dalla documentazione rilasciata dal fondo (circ. n. 38/2013). Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto “secondo pilastro svizzero”, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare. E’ confermato pure che i contributi versati per le gestioni previdenziali obbligatorie statali non sono oggetto di monitoraggio fiscale.
Applicazione IVAFE nelle forme di previdenza complementare
La circolare dell’Agenzia n. 28/2012 ha affermato che le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero non sono soggette ad imposta IVAFE. In linea generale, quindi, l’imposta non risulta dovuta quando le forme di previdenza complementare non devono essere segnalate all’interno del quadro RW. Diverso è invece il caso delle forme previdenziali facoltative, tra cui vi è il c.d. “Terzo pilastro svizzero”, dove, mancando l’obbligatorietà della contribuzione, devono essere indicate all’interno del quadro RW.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta IVAFE, tuttavia, come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/2012, sono escluse dall’imposta le comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da fondi di previdenza complementare e le comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da istituti, sia pubblici che privati, di previdenza obbligatoria, con la conseguenza che, seppur tenute ad essere indicate in quadro RW, anche le forme di previdenza facoltativa sono escluse da imposizione IVAFE.