Il 1° settembre 2024 segnerà una svolta significativa nel panorama fiscale italiano con l’introduzione del nuovo ravvedimento operoso. Questa riforma, delineata dal recente decreto di riforma delle sanzioni tributarie, introduce importanti novità per i contribuenti che intendono sanare spontaneamente le proprie violazioni tributarie. Due sono le novità principali: introduzione del cumulo giuridico e rimodulazione delle sanzioni.
Introduzione del Cumulo Giuridico nel ravvedimento operoso
Una delle principali innovazioni è l’applicabilità del cumulo giuridico delle violazioni anche in sede di ravvedimento operoso. Questo meccanismo consente di sommare le sanzioni relative a diverse violazioni tributarie commesse in un unico contesto, applicando una sanzione unica, seppur attenuata. Tuttavia, il cumulo opererà limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta, conformemente all’art. 12 comma 8 del D.Lgs. 472/97.
Rimodulazione delle Riduzioni delle sanzioni
La novità di maggior rilievo del Decreto novità di rilievo riguarda la rimodulazione delle sanzioni coerentemente con l’introduzione del nuovo contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. 212/2000.
In particolare, è stata prevista la riduzione della sanzione ad 1/7 del minimo per i ravvedimenti oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione. Continuano inoltre ad essere presenti le sanzioni ridotte a 1/6 e a 1/5 del minimo, legate all’evoluzione del procedimento relativo al “contraddittorio preventivo”.
Il nuovo ravvedimento operoso avrà decorrenza dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Sbarramento dei 90 giorni per l’omessa dichiarazione
Anche a seguito della riforma delle sanzioni fiscali, nulla cambia in merito all’omessa dichiarazione.
Permane il termine massimo dei 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione per regolarne l’invio a cui viene applicata la sanzione ridotta ad 1/10 del minimo.
Tabella di sintesi delle sanzioni previste per il nuovo ravvedimento:
Violazioni commesse sino al 31 agosto 2024 |
Violazioni commesse dal 1° settembre 2024 |
Riduzione sanzioni |
Ambito applicativo |
Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione |
Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione (invariato) |
1/10 del minimo |
Solo tardivi versamenti |
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione |
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione (invariato) |
1/9 del minimo |
Tutte le violazioni |
Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione |
Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (invariato) |
1/8 del minimo |
Tutte le violazioni |
Ravvedimento entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione |
Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione |
1/7 del minimo |
Tutte le violazioni |
Ravvedimento oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione |
– |
1/6 del minimo |
Tutte le violazioni |
– |
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) |
1/6 del minimo |
Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise |
Ravvedimento dopo il PVC |
– |
1/5 del minimo |
Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) |
– |
Ravvedimento dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) |
1/5 del minimo |
Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) |
– |
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) |
1/4 del minimo |
Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) |
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione |
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (invariato) |
1/10 del minimo |
Solo tardiva dichiarazione |