Negli ultimi anni, il ruolo degli influencer nel mercato è cresciuto notevolmente, portando a una necessaria riflessione sull’inquadramento fiscale di queste figure. Recentemente, diverse sentenze e articoli di settore hanno esplorato la possibilità di considerare gli influencer come agenti di commercio, con importanti implicazioni fiscali.
Sentenza del Tribunale di Roma
Una decisione significativa è arrivata dal Tribunale di Roma (n. 2615 del 4 marzo 2024), che ha stabilito che l’attività degli influencer può essere assimilata a quella degli agenti di commercio. Questa sentenza si basa sul fatto che gli influencer, attraverso le loro attività promozionali, generano vendite e ottengono commissioni basate sugli ordini conclusi. La Corte ha evidenziato come le attività degli influencer soddisfino i requisiti previsti dagli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile riguardanti il rapporto di agenzia.
Caratteristiche dell’attività promozionale degli influencer
Secondo le disposizioni del Codice Civile, un agente di commercio è un soggetto che promuove la conclusione di contratti per conto di un’altra parte, ricevendo una commissione per gli ordini procurati. Gli influencer, infatti, svolgono una vera e propria attività promozionale tramite i social media, spesso utilizzando codici sconto personalizzati per tracciare gli acquisti effettuati attraverso le loro raccomandazioni. Questo meccanismo di tracciamento permette di attribuire chiaramente le vendite agli sforzi promozionali dell’influencer, equiparandoli di fatto agli agenti di commercio.
Inquadramento fiscale e contrattuale degli influencer
L’inquadramento degli influencer come agenti di commercio comporta l’adozione di specifiche disposizioni fiscali e contrattuali. Ad esempio, gli influencer dovranno emettere fatture per le commissioni ricevute e potrebbero dover aderire a regimi fiscali specifici, come il regime forfettario per gli agenti di commercio. Inoltre, i contratti stipulati tra influencer e aziende dovranno prevedere termini di preavviso adeguati e rispettare le norme sul vincolo di stabilità e continuità tipiche dei contratti di agenzia.
Autonomia e indipendenza
Un altro aspetto importante riguarda l’autonomia degli influencer nello svolgere la loro attività. Nonostante gli influencer operino con un elevato grado di indipendenza, questa caratteristica non esclude l’inquadramento come agenti di commercio. Infatti, l’autonomia è una caratteristica intrinseca anche dell’agente di commercio, che agisce per conto dell’azienda ma mantiene una certa indipendenza operativa.
Conclusioni
Nonostante la sentenza del Tribunale di Roma, il tema rimane controverso e presenta alcune criticità. L’inquadramento fiscale degli influencer come agenti di commercio rappresenta un passo avanti nella regolamentazione di una professione in rapida evoluzione. Questa classificazione offre un quadro normativo più chiaro e può contribuire a una maggiore trasparenza fiscale.
Gli influencer e le aziende con cui collaborano devono essere consapevoli delle implicazioni di questa classificazione per assicurare la conformità alle normative fiscali e contrattuali vigenti.