L’art.9 del D.Lgs n.209 del 27 dicembre 2023 ha introdotto in Italia la Global minimum tax, in recepimento della Direttiva UE in materia di imposizione minima globale. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2024, emanato in attuazione dell’art.39 comma 3 del suddetto decreto, disciplina i regimi transitori semplificati. Di seguito i dettagli.
Ambito Soggettivo ed imposta minima
La Global minimum tax si applica ai gruppi multinazionali o nazionali d’imprese, vale a dire i gruppi con ricavi complessivi, in base al bilancio consolidato, pari o superiori a 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi precedenti a quello considerato, stabilendo un ‘imposizione minima per paese del 15%.
In linea di massima, si tratta dei gruppi multinazionali già soggetti alla compilazione del country by country report. Per effetto della predetta disciplina, il Gruppo per ogni Paese e per ogni esercizio dovrà calcolare l’aliquota d’imposizione effettiva, secondo le apposite norme previste dal D.Lgs n.209 del 27 dicembre 2023, e sarà soggetto a determinati obblighi informativi verso le autorità fiscali.
I regimi transitori semplificati
Al fine di limitare i gravosi oneri amministrativi derivanti dalla predetta disciplina, il Decreto Ministeriale del 20 maggio 2024, disciplina i regimi transitori semplificati (previsti dalla normativa), validi per solo per il periodo iniziale di applicazione della predetta disciplina (ovvero il triennio 2024-2026), che consentono, a seguito di apposita comunicazione opzionale, di considerare il Paese come a basso rischio fiscale e conseguentemente senza la necessità di calcolare l’”imposizione integrativa”, che si assume pari a zero. Più in particolare, vengono previsti tre “Test” ed il superamento di uno di essi è sufficiente per evitare il calcolo “ordinario”. Di seguito la descrizione dei tre Test.
Il Test De Minimis
Il Test De Minimis, risulta soddisfatto quando il gruppo registra nel Paese e nell’esercizio considerato sia ricavi totali inferiori a euro 10 milioni, sia un Utile ante imposte inferiore a euro 1 milione. Quest’ultimo requisito è soddisfatto anche in presenza di una perdita fiscale.
Il Simplified ETR test
Il Simplied ETR test risulta sodisfatto quando il gruppo registra nel Paese e nell’esercizio considerato un livello di tassazione effettiva pari ad almeno il 15% per il 2024, il 16% nel 2025 ed il 17% nel 2026. Il livello di tassazione effettiva è dato dal rapporto tra, al numeratore, le imposte rilevanti semplificate (sia correnti che differite) e, al denominatore, l’utile ante imposte.
Il Routine Profit test
Il Routine Profit test risulta sodisfatto quando il gruppo registra nel Paese e nell’esercizio considerato un utile ante imposte (o perdita) inferiore rispetto ad un indicatore di attività economica sostanziale nel Paese (cd. Substance Based Income Exclusion), dato dalla somma di una percentuale decrescente nel tempo delle spese salariali e del valore medio annuo delle immobilizzazioni materiali.