Il 1° luglio 2024 scadrà il termine per versare dell’imposta sostitutiva relativa alla proroga (quinquennale) del regime dei lavoratori impatriati, per coloro che hanno trasferito la residenza in Italia entro il 29 aprile 2019 e che hanno beneficiato del regime agevolato fino al 31 dicembre 2023 (quindi nel periodo 2019-2023).
L’imposta sostitutiva dovuta è pari al:
- 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia nel 2023, al lordo dell’agevolazione in esame, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento;
- 5% dei citati redditi se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia entro gli stessi termini.
In entrambi i casi l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Il tributo per esercitare l’opzione è versato mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione. Come chiarito nella risposta all’interpello n.223/2023, non è possibile usufruire del ravvedimento operoso o della remissione in bonis per sanare tardivi o carenti versamenti.
Entro il 1° luglio (il 30 giugno è domenica) i lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro nell’ambito della quale devono essere inserite le informazioni per l’esercizio della proroga.
I soggetti che possono optare per la proroga dell’imposta sostitutiva
Ritenendo applicabile il principio di non discriminazione, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a una serie di istanze di interpello dando la possibilità di usufruire dell’applicazione della proroga solo in alcune occasioni, come ad esempio ad un cittadino britannico (Interpello n. 172/2022). Tra i soggetti che non possono beneficiare della proroga figurano i cittadini italiani non iscritti all’Aire prima del rientro in Italia, nonché i cittadini extracomunitari (Interpello n. 703/2021).
In vista dell’approssimarsi della scadenza, oltre ai cittadini italiani non iscritti all’Aire, anche i cittadini extra-Ue che intendono usufruire della proroga del regime in commento potrebbero valutare di versare l’imposta sostitutiva entro il citato termine per poi affrontare un contenzioso invocando il principio di non discriminazione contenuto nella relativa Convenzione contro le doppie imposizioni, ove esistente.