Con il D.lgs. 13/2024, entrato in vigore il 22 febbraio 2024, è stato introdotto nel nostro ordinamento il Concordato Preventivo Biennale, istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.
Contribuenti interessati
Possono accedere al nuovo istituto i contribuenti di minori dimensioni esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) ed i contribuenti che applicano il regime forfettario.
Deve, inoltre trattarsi di contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro (compresivi di interessi e sanzioni).
Proposta di concordato preventivo biennale
La possibilità di adesione al concordato preventivo biennale comporta l’impegno del contribuente ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP formulata dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i dati dichiarati dai contribuenti stessi oltre a dati reperiti tramite banche dati e nuove tecnologie a sua disposizione.
I redditi oggetto di Concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR;
- il reddito d’impresa, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, o a un Gruppo di Interesse Economico, ovvero in società ed enti di cui all’art. 73, co. 1 del TUIR.
Tali redditi non possono assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
Il contribuente può aderire alla proposta entro il 15 ottobre 2024, in sede di invio della dichiarazione dei redditi, attraverso la compilazione del nuovo quadro P nel modello Isa e della sezione VI del quadro LM nel modello Redditi PF.
L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di CPB, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Condizioni ostative
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti e/o condanna per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p. (riciclaggio/autoriciclaggio), sempre commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti.
Cessazione
Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stata formulata la proposta (ad esempio cessazione dell’attività).