L’articolo 1, commi 101 – 111 della Legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024,) ha introdotto una norma di carattere permanente relativo all’obbligo assicurativo per le imprese, le quali dovranno stipulare polizze contro le calamità naturali, definite nella norma come “eventi catastrofali”. Il termine di scadenza per la sottoscrizione della polizza è stato indicato nel 31 dicembre 2024.
In particolare, la polizza deve coprire i danni riferiti a terreni, fabbricati, impianti, attrezzature industriali e lo scopo è quello di tutelarsi dalle conseguenze di terremoti, inondazioni ed esondazioni, frane e altre catastrofi sul territorio nazionale.
Imprese obbligate alla sottoscrizione
L’obbligo assicurativo incombe su tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese con sede all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, laddove siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. Non sono tenute ad adempiere a tale obbligo le imprese agricole in quanto già salvaguardate dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici a loro dedicato (Legge 234/2021, art. 1 comma 515 e ss.).
Neanche i lavoratori autonomi hanno alcun obbligo con riferimento a questa norma, pur se svolgono la loro attività all’interno di edifici e utilizzano macchinari di rilevante valore.
Le sanzioni in caso di mancata copertura assicurativa
Le imprese che non rispettano l’obbligo assicurativo vanno incontro al diniego di concessione di contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni, con il rischio dell’impossibilità di accesso anche alle sovvenzioni previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Le imprese di assicurazione, a loro volta, potranno essere multate dall’Ivass (sanzione da € 100.000 a € 500.000) laddove neghino la possibilità di sottoscrivere la specifica polizza.
Caratteristiche della polizza
Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 % del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
In attesa del Decreto attuativo di obbligo assicurativo
La norma prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.
Inoltre, il decreto potrà prevedere i criteri per aggiornare sia la franchigia sia l’ammontare del premio in proporzione al rischio.
In ogni caso, nonostante la norma primaria preveda la mera “possibilità” di emanazione di un decreto attuativo, gli elementi da definire sono talmente numerosi ed importanti che il decreto diviene sostanzialmente obbligatorio.