Ai fini dell’esecuzione dei rimborsi iva di importo superiore a 30.000 euro, è richiesta, nella generalità dei casi, l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito oppure l’alternativa sottoscrizione dell’organo deputato alla revisione legale dei conti. Oltre a ciò, deve essere attestata la sussistenza di specifiche condizioni economico-patrimoniali.
Per alcune situazioni residuali, disciplinate dall’art. 38 bis comma 4 DPR 633/72, invece, se il rimborso è di ammontare superiore a 30.000 euro, risulta obbligatoria la presentazione di una specifica garanzia patrimoniale. Una di queste ipotesi è rappresentata dalla richiesta di rimborso dell’eccedenza di credito IVA risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Obbligo di garanzia in caso di liquidazione volontaria?
L’obbligo di prestazione della garanzia, tuttavia, non può ritenersi esteso anche ai rimborsi, richiesti nella fase di liquidazione di una società.
A livello sistematico, infatti, la procedura di liquidazione è prodromica alla cessazione dell’attività che, dal punto di vista formale, si manifesta con la presentazione del modello AA7/10.
L’art. 35 comma 4 DPR 633/72 fissa detta presentazione nel termine di 30 giorni dall’ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.
Ai fini della garanzia, d’altra parte, il riferimento testuale della norma è alla “cessazione dell’attività”, evento che è successivo all’ultimazione delle operazioni liquidatorie.
Tale aspetto è stato affrontato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/2016, evidenziando che, pur non trovandosi più in uno stato di normale operatività e continuità aziendale, il soggetto passivo in fase di liquidazione può attestare i requisiti economico-patrimoniali previsti dall’art. 38 bis comma 3 del DPR 633/42 al fine di accedere ai rimborsi iva di importo superiore a 30.000 euro mediante la sola apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione (o mediante la sottoscrizione alternativa dell’organo di revisione).
Valgono i criteri ordinari per i rimborsi Iva
Per l’esonero dalla garanzia nei rimborsi Iva sono quindi necessarie (e sufficienti) le medesime condizioni richieste ordinariamente, vale a dire secondo quanto riportato nella circolare 33/2016:
- il patrimonio netto della società non è diminuito di oltre il 40% rispetto all’ultimo periodo di imposta né, in tale periodo, la consistenza immobiliare si è ridotta di oltre il 40% in conseguenza di cessioni non effettuate nell’ambito della normale gestione dell’attività esercitata;
- se la società richiedente è quotata nei mercati regolamentari, non sono state cedute azioni o quote della stessa di ammontare superiore al 50%;
- i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi sono stati eseguiti.
Tra i requisiti dell’art. 38 bis comma 3 del DPR 633/72, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la Circ. 33/2016 coerentemente non menziona la circostanza che l’attività “non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende” rispetto all’ultimo periodo di imposta.