Nel caso di vendita cespiti effettuata nel 2023, la società deve capire se tale cessione rientra o meno nella norma antielusiva disciplinata dal legislatore. Vediamo di seguito alcuni casi che si possono presentare.
Beni rivalutati con la legge del 2020
Nel caso in cui il cespite sia stato rivalutato fiscalmente ai sensi dell’art.110 del DL 104/2020, la norma antielusiva (comma 5 del predetto articolo) prevede che nel caso in cui il cespite sia ceduto (o assegnato ai soci, destinato a finalità estranee all’impresa ecc.) in data anteriore all’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza si ha riguardo al costo del bene ante rivalutazione. Quindi il calcolo della plusvalenza o minusvalenza è effettuato come se la rivalutazione non fosse mai stata fatta.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si matura un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva del 3%, versata sul cespite ceduto, che andrà recuperato col Modello Unico.
Beni materiali post 2020
Per i beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 2020, il legislatore ha previsto un credito d’imposta il cui ammontare è cambiato nel corso degli anni, anche in considerazione del fatto che il cespite fosse o meno 4.0.
La norma antielusiva, sia per i cespiti 4.0 che non 4.0, prevede che, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di intervenuta connessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è ridotto escludendo dalla base di calcolo il relativo costo. Il credito d’imposta già utilizzato in compensazione deve essere riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi. In tal caso il riversamento è fatto senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Norma antielusiva per beni materiali 4.0 fino al 2019
Ricordiamo che, fino al 31.12.2019, l’agevolazione fiscale per l’acquisto di beni materiali 4.0, consisteva in una variazione in diminuzione a fini Ires (non quindi in un credito d’imposta).
La norma antielusiva per i beni 4.0 è stata introdotta solo per gli acquisti effettuati successivamente al 14 luglio 2018 e prevede che, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo (variazione in diminuzione dal reddito imponibile Ires) i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iperammortamento. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sostanzialmente la norma antielusiva opera in caso di cessione di un bene non completamente ammortizzato.