Il Decreto legislativo n.216 del 30 dicembre 2023 introduce una norma agevolativa che prevede una maggiorazione del costo ammesso in deduzione per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, un vero e proprio premio per le nuove assunzioni. Di seguito i dettagli.
I soggetti ammessi all’agevolazione ed il periodo agevolato
L’agevolazione spetta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (e quindi il 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) ed è prevista per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta considerato per almeno 365 giorni. L’agevolazione non spetta se la società è in liquidazione ordinaria, giudiziale o assoggettata agli altri istituti relativi alla crisi d’impresa.
In cosa consiste il premio per le nuove assunzioni
L’agevolazione consiste nella maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai soli fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.
L’incremento occupazionale è determinato in misura pari al minor importo tra costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico (voce B9 del bilancio UE) rispetto allo stesso importo relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
Per i soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio UE, si devono assumere le corrispondenti voci di costo del personale. I costi del personale si considerano seguendo il principio di competenza. L’agevolazione è ulteriormente maggiorata in caso di assunzione di particolari categorie di soggetti meritevoli di maggiore tutela, debitamente evidenziati in un allegato del decreto.
Condizioni per usufruire dell’agevolazione
Il premio per le nuove assunzioni è ottenibile solo a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta 2024 sia superiore a quello mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (2023). L’incremento occupazionale deve essere considerato anche al netto delle eventuali diminuzioni occupazionali delle società controllate o collegate.
Nell’attesa del decreto ministeriale attuativo della disposizione di cui trattasi, secondo il tenore della norma quindi l’incremento occupazionale dovrà essere verificato solo a fine 2024, e non anche in ogni singolo mese, come invece generalmente previsto per le agevolazioni subordinate all’incremento occupazionale. Dovrà inoltre essere specificato se per diminuzioni occupazionali verificatesi nelle altre società del gruppo sia da intendersi, come solitamente avviene, solo quelle causate dal datore di lavoro.
Acconti
Non si tiene conto delle diposizioni del presente articolo ai fini della determinazione degli acconti Irpef o Ires per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e per la determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
In tal caso l’imposta da prendere in considerazione deve essere quella senza l’agevolazione di cui trattasi.