Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, l’articolo 1 del Dlgs 209/23 decreto Internazionalizzazione riscrive i criteri per determinare la residenza fiscale in Italia ex articolo 2, comma 2, del Tuir. Tra le novità principali vi è infatti l’introduzione di un criterio sostanziale legato alla presenza sul territorio, ma anche il ridimensionamento della rilevanza formale dell’iscrizione all’anagrafe che ammette ora la prova contraria del contribuente.
Oltre alla presenza sul territorio, gli altri due criteri alternativi per considerare le persone residenti in Italia restano la residenza e il domicilio (sempre se soddisfatti per la maggior parte del periodo di imposta). Quanto al domicilio, viene introdotta una nuova e più stringente connotazione legata ai soli interessi personali.
Come cambia la nozione di domicilio
Nella vecchia formulazione del comma 2 dell’articolo 2 del Tuir si faceva riferimento alla definizione di domicilio «ai sensi del Codice Civile», in base al quale il domicilio di una persona è «nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi».
Il domicilio civilistico risulta pertanto collegato all’individuazione sia degli interessi economici che degli interessi personali della persona, senza che venga dato un ordine gerarchico ai due criteri.
Nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni il centro degli interessi vitali rileva, dopo l’abitazione permanente, come secondo criterio gerarchico per dirimere i conflitti di doppia residenza tra i Paesi legati da Convenzione. Pertanto, quando una persona dispone di abitazioni permanenti in entrambi i Paesi firmatari, la residenza si determina in base allo Stato nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette e tra interessi personali ed economici non emerge una preferenza.
La nuova norma introdotta, prevede che dal 2024 per domicilio si deve intendere «il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona».
Onere della prova e regimi di favore
La nuova definizione di domicilio ha rilevanza anche ai fini dell’inversione dell’onere della prova di cui al comma 2-bis dell’articolo 2, per gli italiani che trasferiscono la residenza in Paesi black-list: così il residente monegasco dal 2024 dovrà dimostrare, oltre all’iscrizione all’Aire, di essere stato presente in Italia meno di 183 giorni e di non avere né dimora abituale, né legami personali e familiari “principali” potendo invece conservare interessi economici, patrimoniali e lavorativi nel nostro Paese.
Ad ogni buon conto, nel silenzio della norma in caso di verifica dei requisiti di residente, si ritiene che occorra far riferimento al testo pro tempore vigente e che quindi il criterio del domicilio vada analizzato separatamente prima e dopo il 2024.