Con la Risposta all’istanza di interpello n. 435 del 26 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione della detrazione IVA nel caso di tardiva “presa visione” delle fatture elettroniche depositate dal Sistema di Interscambio (“SdI”) nell’area delle fatture “messe a diposizione” del portale “Fatture&Corrispettivi”.
Tardiva “presa visione” delle fatture, il caso oggetto di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Nella Risposta in commento, la società istante ha riferito di aver ricevuto delle fatture di cortesia dai fornitori nel 2021, ma di aver scoperto solo nel 2022 che le relative fatture elettroniche, a causa della mancata registrazione dell’indirizzo telematico, erano state recapitate dal SdI nell’area delle fatture “messe a disposizione” di “Fatture&Corrispettivi”.
La società istante ha inoltre precisato di non aver registrato la fattura nel registro IVA acquisti e conseguentemente nella dichiarazione IVA non avendo mai preso visione nel corso dell’anno delle fatture in commento.
Tanto premesso, l’istante ha chiesto se fosse possibile recuperare in detrazione l’IVA, relativa alle fatture afferenti al 2021, a partire dal giorno della loro presa visione (nel caso di specie, nel 2023).
Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA
In ambito di fatturazione elettronica e detrazione IVA, con specifico riferimento alla ricezione delle fatture elettroniche, nel caso in cui il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi per vie diverse dal SdI al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata. In questo caso, ai fini della detrazione IVA, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.
In base a tali precisazioni, la “presa visione” della fattura determina l’avverarsi del “presupposto formale” che in ragione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 1/E del 2018 unitamente al realizzarsi del “presupposto sostanziale”, consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione.
L’Agenzia delle Entrate, nel caso analizzato, ha attributo una forte rilevanza al comportamento omissivo del contribuente, colpevole di essere rimasto inerte nel 2021 e nel 2022 e di aver procrastinato arbitrariamente il “dies a quo” per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il “dies a quo” per l’esercizio del diritto alla detrazione non si verifica né negli anni 2021 e 2022, in quanto le fatture elettroniche non risultavano tempestivamente ricevute, né nel 2023 a causa della condotta omissiva del contribuente.
La tempestività come elemento chiave per la detrazione IVA
Stante il comportamento omissivo tenuto dal contribuente, nel caso specifico descritto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il “dies a quo” per l’esercizio del diritto alla detrazione non possa essere arbitrariamente protratto fino al momento in cui il medesimo deciderà di prendere visione delle fatture conservate nell’area riservata.
Considerata la posizione dell’Agenzia delle Entrate, la presa visione tardiva delle fatture elettroniche rappresenta un rischio significativo per la detrazione dell’IVA.
Le imprese devono quindi essere consapevoli di questo orientamento, seppur contrario al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30.04.2018, e adottare le procedure necessarie per garantire la tempestività nella gestione delle fatture elettroniche “messe a disposizione”.