Entro il 16 marzo i beneficiari dei crediti d’imposta spettanti per l’acquisto di energia elettrica/gas naturale nel terzo e quarto trimestre 2022, dovevano effettuare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Recentemente l’Agenzia ha riconosciuto l’applicabilità della cd “remissione in bonis” in caso di mancato invio della predetta comunicazione. Nel proseguo illustriamo la casistica di cui trattasi.
Comunicazione da effettuare entro il 16 Marzo
Entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti d’imposta (elencati nel proseguo), dovevano inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dalla fruizione del credito stesso, un’apposita comunicazione (utilizzando a tal fine il modello approvato con Provvedimento del 16.02.2023) contenente l’importo del credito maturato nel 2022 e non ancora utilizzato. Si trattava dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica/gas naturale ex art.6 DL n.115/2022 relativi al terzo trimestre 2022, dei crediti per l’acquisto di energia elettrica/gas naturale ex art.1 DL n.144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 ed i crediti per l’acquisto di energia elettrica/gas naturale ex art.1 DL n.176/2022, del mese di dicembre 2022.
Il mancato invio della comunicazione comportava l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione nel mod. F24 a partire dal 17 marzo.
Remissione in bonis
Con Risoluzione n.27/E del 19 giugno, l’Agenzia è intervenuta sull’argomento ed ha affermato l’utilizzabilità della “remissione in bonis” ex art.2 comma 1 del DL n.16 del 2012, al fine di regolarizzare l’omessa presentazione della comunicazione in esame.
L’Agenzia ha infatti ritenuto che l’invio della comunicazione in esame entro il 16 marzo 2023 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti in esame. L’omissione della comunicazione, infatti, non inficia l’esistenza del credito d’imposta ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia avvenuto entro il 16.03. 2023.
Tale adempimento ha quindi natura formale considerato che la comunicazione: 1. non va inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già utilizzato in compensazione tutti i crediti di cui trattasi; 2. non influenza gli utilizzi fatti in precedenza.
Utilizzo della remissione in bonis
Per la suddetta dichiarazione è quindi possibile applicare la cd “remissione in bonis”, in base alla quale la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo della preventiva comunicazione, non è preclusa, sempre che la violazione non sia già stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma;
- effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente la sanzione minima.
Sostanzialmente, quindi, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30.09, versando contestualmente la sanzione di euro 250. Successivamente all’invio della predetta comunicazione, il credito d’imposta di cui trattassi potrà essere utilizzato.