Le Società a Responsabilità Limitata, così come le Società a Responsabilità Limitata Semplificate, possono essere costituite anche da un unico socio, e prendono il nome di SRL unipersonale. Ciò le rende degli strumenti di tutela del patrimonio personale “a basso prezzo”, il cui amministratore unico è lo stesso socio unico.
Come per le SRL a pluralità di soci, si è soliti verificare in bilancio la presenza di contratti per la gestione della struttura aziendale che vedono coinvolto come controparte il socio unico.
Sul piano fiscale come giudicare il costo sostenuto dalla società unipersonale in relazione a contratti in cui la controparte è lo stesso socio? Pensiamo alla ipotesi classica in cui la società unipersonale magari anche semplificata, è locataria di un immobile di proprietà del socio. Il costo sarà deducibile o sarà passibile di contestazione?
Sentenza n.11105 del 03.12.2019 Tribunale di Milano relativa all’SRL unipersonale
In premessa bisogna considerare che l’assenza di un contrasto effettivo di interessi tra le parti potrebbe far sorgere probabili, o quantomeno possibili, contestazioni da parte dell’organo verificatore tese a sostenere il carattere simulato della operazione tra socio e Srl unipersonale.
Tuttavia, alcuni aspetti giuridici permettono di fronteggiare adeguatamente questa contestazione.
Un primo elemento da sottolineare è che ciò che appare come unico soggetto (socio/società) è invece distinto dalla legge in modo radicale in due soggetti giuridici, socio e società, radicalmente separati tra loro: se così non fosse non avrebbe senso assegnare un tetto alla responsabilità verso le obbligazioni sociali quando l’attività è gestita sotto forma di Srl unipersonale.
L’articolo 2462, comma 2, cod. civ. assegna il diritto alla responsabilità limitata, specificando le condizioni necessarie affinché esso abbia efficacia nella unipersonale, cioè l’integrale versamento del capitale sociale e la corretta pubblicità sui dati dell’unico socio presso il Registro delle Imprese.
In questa direzione si muove la sentenza n. 11105/2019 del Tribunale di Milano.
Ma vi è un altro elemento fondamentale a sostegno delle ineccepibilità giuridica del contratto tra unico socio e società: l’articolo 2478 cod. civ., secondo il quale i contratti tra società e unico socio e le operazioni compiute dalla società a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori ( quindi si può sostenere che assumono piena rilevanza anche per il Fisco) se risultano iscritti nel libro delle determinazioni dell’amministratore o se sono redatti con atto avente data certa anteriore alle eventuali azioni dei creditori.
Aver creato particolari condizioni per l’efficacia del contratto significa considerare valide le obbligazioni in esso contenute se sono rispettate dette condizioni e quindi quei contratti sono suscettibili di generare componenti positivi e negativi di reddito pienamente opponibili al Fisco.