La Finanziaria 2023 ha reintrodotto dal 1 gennaio 2023 una limitazione alla deducibilità dei costi provenienti da paesi black list. Vediamo nel proseguo un dettaglio della nuova normativa
Il quadro normativo
All’art.110 del Tuir, sono stati aggiunti dei commi secondo i quali sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati facenti parte della “Black list” (definiti come paesi o territori non cooperativi a fini fiscali), esclusivamente nel limite del loro “valore normale” ai sensi dell’art.9 del Tuir (quindi del loro valore di mercato).
Le predette disposizioni si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei paesi Paesi Black.
Quali sono i Paesi Black list?
Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate periodicamente dal Consiglio d’Europa. Attualmente si tratta di Russia, Isole Vergini Britanniche, Costa Rica e Isole Marshall che recentemente si sono aggiunti ad altre quali, ad esempio Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji e Panama.
Le prove da fornire per la deduzione dei costi
Il regime di indeducibilità dei costi può essere scongiurato, da parte dell’impresa italiana, fornendo la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
In ogni caso, è previsto che l’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove richiesta, sopra citate (interesse economico e concreta esecuzione).
Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove fornite, deve darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.
Separata indicazione in Dichiarazione dei costi
Come condizione essenziale per la deduzione del costo di cui trattasi, è prevista la sua specifica e separata indicazione in dichiarazione dei redditi.
Infatti ai sensi dell’art. 110, comma 9-ter, “…le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma ed ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi”.
La mancata o incompleta indicazione di tali costi in Dichiarazione, comporterà l’applicazione di una sanzione pari al 10% delle spese stesse, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50 mila.
Deroga Applicativa
La norma di cui trattasi non si applica per operazioni con fornitori black list che sono società controllate dall’impresa residente a cui si applica la normativa sulle CFC, con conseguente tassazione per trasparenza del loro reddito in capo alla società italiana.