Le nuove regole in materia
IVA sulle vendite degli e-commerce a Padova hanno impattato in maniera significativa sulla loro gestione fiscale. Molte le novità introdotte che variano a seconda del caso in cui si stia parlando di commercio elettronico diretto o indiretto. Tra le modifiche più rilevanti si ricordano:
- l’abolizione delle soglie sulle vendite a distanza;
- l’introduzione di una nuova soglia unica in tutta la UE;
- l’istituzione del portale One-Stop Shop (OSS).
Al fine di offrire un punto di vista più chiaro sui recenti aggiornamenti, lo
Studio Fiscale Legale ha quindi deciso di creare questo vademecum che spieghi, a grandi linee, tutto ciò che chi opera nel settore delle vendite online deve sapere per non incorrere in sanzioni legali.
Differenze tra commercio elettronico diretto e indiretto
Prima di discutere nel dettaglio gli aggiornamenti sulla gestione dell’IVA relativa alle vendite degli e-commerce a Padova è cruciale identificare le due tipologie basilari in cui si suddivide il
commercio elettronico. La definizione generica fa riferimento allo scambio commerciale di beni e servizi che avviene on-line fra due soggetti, ma tali operazioni possono essere schematizzate in maniera più specifica come:
- e-commerce indiretto: nel caso in cui il cliente acquisti beni tramite il canale telematico internet dal sito web del venditore. Qui, oltre al catalogo degli articoli acquistabili saranno riportate anche le caratteristiche merceologiche, le condizioni di consegna e i relativi prezzi. Una volta effettuato l’ordine, il bene viene consegnato in maniera fisica. Esempi concreti di e-commerce indiretto sono portali come Amazon, E-bay, eccetera;
- e-commerce diretto: si parla invece di commercio elettronico diretto quando si acquistano beni immateriali o digitalizzati la cui consegna avviene direttamente per via telematica.
Tale distinzione si rivela fondamentale per determinare con precisione l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nella maniera più corretta.
Come cambia l’IVA sulle vendite e-commerce dirette e indirette
Parlando di e-commerce indiretto, ad esempio, si nota come tali operazioni commerciali sul territorio nazionale vengano assimilate a livello legislativo alle
vendite per corrispondenza (Risoluzione n. 274/E/2009). Pertanto non vige l’obbligo di emissione della fattura elettronica (salvo specifica richiesta del cliente), né quello di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale (esonero codificato nell’articolo 2, del DPR n. 696/1996).
In questi casi (che riguardano nello specifico i commercianti al minuto) i ricavi giornalieri delle vendite devono essere
annotati (comprensivi di IVA) in un apposito registro come codificato nell’articolo 24 del DPR n. 633/72. Tale inserimento deve avvenire entro e non oltre il giorno non festivo successivo all’operazione, con data di riferimento al momento della transizione. In più, lo scorporo dell’IVA deve avvenire con metodo matematico.
Per operazioni con operatori situati in altri Paesi dell’Unione Europea nel caso di cessioni business to business (B2B) queste operazioni verranno assimilate a operazioni intracomunitarie, mentre nel caso di acquisto da parte di un privato consumatore (B2C) andrà verificato il raggiungimento della soglia minima di 10.000 Euro, al netto dell’IVA (da verificare in modo complessivo sulle vendite verso tutti i paesi UE):
- Al di sotto della soglia l’IVA, l’operazione è assoggettata a IVA Italiana, mentre
- Al superamento della soglia, l’imponibilità IVA è quella del Paese del consumatore, che dovrà procedere con l’identificazione diretta o con la nomina del rappresentante fiscale.
In alternativa, i cedenti possono optare per la procedura semplificata OSS. Attraverso l’iscrizione a questo portale si potrà evitare di identificarsi nel paese dell’acquirente e che consente, mediante la trasmissione di specifiche dichiarazioni IVA trimestrali, di effettuare i versamenti dell’imposta per i singoli Paesi attraverso un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Nel commercio elettronico diretto, invece, per l’IVA su vendite e-commerce
non c’è distinzione tra rapporti B2B o B2C, poiché in questi casi l’IVA viene sempre assoggettata al Paese del committente.
Lo Studio Fiscale Legale per gestire l’IVA sulle vendite e-commerce a Padova
Quando si parla di gestione dell’IVA su vendite e-commerce a Padova è sempre consigliabile rivolgersi ad esperti del settore. Lo Studio Fiscale Legale è a disposizione per
assistere le aziende nella configurazione degli aspetti amministrativi dell’e-commerce, nell’iscrizione al portale OSS e nell’apertura di posizioni IVA in altri paesi UE.
Il tutto è facilitato e garantito dal
network internazionale ABACUS, importante associazione di studi indipendenti che aiuta i professionisti a rimanere sempre aggiornati sulle normative europee ed estere.
La nostra sede per la gestione vendite e-commerce a Padova