Recentemente è stata pubblicata la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, c.d. Legge di bilancio 2023 ed è stato emanato il c.d. “Decreto Milleproroghe”.
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo.
REDDITO D’IMPRESA ED IVA
1. Credito d’imposta investimenti in beni materiali industria 4.0
É stato prorogato al 30 settembre 2023 (dal 30 giugno 2023) il termine per concludere l’acquisto di beni materiali 4.0, per i quali è stato pagato un acconto di almeno il 20% del prezzo d’acquisto entro il 31 dicembre 2022.
Tali beni godranno del credito d’imposta previsto per il 2022 pari al 40% per investimenti fino ad euro 2,5 milioni, al 20% da 2,5 milioni a 10 milioni, 10% oltre i 10 milioni.
2. Estromissione immobili
Per le società di persone e di capitale, viene riaperta l’opportunità di assegnare o cedere ai soci entro il 30 settembre 2023, gli immobili e mobili iscritti in registri pubblici, non utilizzati come beni strumentali pagando un’imposta sostitutiva del 8% (o del 10,5% in presenza di società di comodo).
La predetta imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra il “valore normale” del bene ed il valore fiscalmente riconosciuto. Le riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate saranno assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 13%.
3. Operazioni con paesi “Black List”
Viene reintrodotta la disposizione che prevede l’indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni / servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati “black list”, per la parte del costo eccedente il valore normale della transazione. Tale disposizione non si applica se l’impresa fornisce la prova dell’effettivo interesse economico dell’operazione e che la stessa ha avuto effettivamente esecuzione.
Tali costi saranno separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.
4. Imposta sostitutiva utili e riserve di partecipate in paesi “Black List”
Viene introdotta la possibilità di affrancare gli utili e le riserve di utili non distribuiti derivanti dalla partecipazione in società residenti in paesi “black list”, pagando, da parte dei soci, un’imposta sostitutiva del 9% per i soggetti Ires e del 30% per i soggetti Irpef.
La predetta imposta sostituiva può essere ridotta di un 3% in presenza di determinate situazioni.
5. Ammortamento dei fabbricati strumentali per il commercio al dettaglio
Viene innalzata l’aliquota d’ammortamento dal 3% al 6% per i fabbricati strumentali allo svolgimento di attività di impresa per supermercati, ipermercati ed altre specifiche categorie del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.
La predetta disposizione si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi.
6. Derivazione rafforzata
Viene precisato in materia di errori contabili, che la loro deduzione, senza necessità di presentare una dichiarazione integrativa, è riservata solo ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio a revisione legale dei conti.
7. Controlli per nuove partite IVA
Ai fini di contrastare l’apertura di Partite IVA fittizie, l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli più stringenti per il rilascio di nuove P.IVA che si potranno concretizzare anche in un invito a comparire del contribuente.
DEFINIZIONE AGEVOLATE, RAVVEDIMENTI, SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI
1. Ravvedimento speciale
esentando le dichiarazioni del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, pagando un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previste dalla legge (ravvedimento “speciale”) oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme può essere fatto in un’unica rata oppure in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.
Non è possibile sanare attraverso il ravvedimento speciale l’omessa dichiarazione e gli omessi versamenti.
2. Definizione agevolata dei carichi tributari
É possibile la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate per le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
3. Definizione agevolata delle somme derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. “avvisi bonari”) delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non è scaduto al 1° gennaio 2023, o i cui avvisi sono stati recapitati dopo tale data: le somme possono essere definite pagando imposte, contributi previdenziali, interessi oltre alla sanzione ridotta al 3%.
Definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso al 1° gennaio 2023, con pagamento del debito residuo per imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, oltre alla sanzione ridotta al 3%.
4. Definizione agevolata delle controversie tributarie
Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti anche in Cassazione in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate e le Dogane, con pagamento di un importo pari al suo valore. In caso di ricorso pendente in primo grado, la controversia potrà essere definita pagando il 90% del suo valore che scende al 40% in caso di pronuncia favorevole per il contribuente in primo grado ed al 15% in caso di pronuncia favorevole in secondo grado. Infine, se il processo è pendente in Cassazione, nel caso di pronuncia favorevole sia in primo e che in secondo grado l’importo viene ulteriormente ridotto al 5% .
Per definire la lite occorre presentare apposita domanda entro il 30 giugno 2023, mediante modello approvato dall’Agenzia fiscale. Entro la medesima data, bisogna pagare le somme o la prima rata.
5. Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
In alternativa a quanto previsto nel paragrafo precedente, è prevista la conciliazione agevolata (art.48 del D.Lgs 546/92) delle controversie tributarie pendenti in primo e secondo grado, in cui la controparte è l’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2023. In questo caso saranno dovute le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
6. Definizione agevolata degli avvisi di accertamento
Gli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili, sono definibili entro il 31 marzo 2023 con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
7. Regolarizzazione degli omessi versamenti per le rate da istituti deflativi del contenzioso
In caso di omesso o carente versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023, possono essere regolarizzate con versamento di quanto dovuto (senza sanzioni ed interessi), entro il 31 marzo 2023 o con un massimo di venti rate di pari importo (la prima entro il 31 marzo).
8. Stralcio automatico dei ruoli fino a 1.000 euro
Sono automaticamente annullati alla data del 31 marzo 2023 i debiti d’importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
9. Sanatoria irregolarità formali
Le irregolarità di natura formale, che non rilevano nella determinazione dell’imposta (Ires, Irpef, Irap, Iva), commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate pagando euro 200 per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono.
Il pagamento è in due rate di pari importo, scadenti il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024.
ALTRO
1. Utilizzo del contante
Dal 1° gennaio 2023, è innalzata ad euro 5.000 la soglia per il divieto di trasferimento di contante.
2. Rivalutazione terreni e partecipazioni
È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni, questa volta anche quotate in mercati regolamentati, posseduti da persone fisiche non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2023.
È fissato al 15 novembre 2023 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva, pari al 16%.
Tale imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo e sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.
3. Regime forfettario: incremento del limite dei ricavi e compensi
Il regime forfettario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, si potrà applicare fino a 85 mila euro di ricavi o compensi (dagli attuali 65 mila).
Pur rimanendo invariata il contesto normativo di riferimento, con la Legge di Bilancio viene prevista la cessazione del regime nel corso dell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano i 100 mila euro.
4. Flat tax al 15% sugli incrementi di reddito
I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, esclusi quelli che si avvalgono del regime forfettario (oltre ai dipendenti, ai soci di società di persone e di associazione professionali), potranno applicare un‘imposta del 15% (sostitutiva di Irpef ed addizionali) su una base imponibile comunque non superiore a 40 mila euro, pari alla differenza tra il reddito 2023 e quello più elevato dichiarato tra il 2020 ed il 2022, decurtata del 5% di quest’ultimo ammontare.
5. Tax credit energia e gas: rinnovato per il 1° trimestre 2023
É prorogato al primo trimestre 2023 il credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas nella misura del 35% per le imprese non energivore e del 45% per le altre (energivore, gasivore e non gasivore).
Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione o alternativamente ceduto a terzi entro il 31 dicembre 2023.
6. Rinvio di Sugar Tax a Plastic Tax
Sono rinviate al 1° gennaio 2024 la “Sugar Tax” e la “Plastic Tax”.
7. Proroga sospensione ammortamenti
Viene prorogata anche per l’esercizio 2023, la possibilità di non effettuare il 100% degli ammortamenti di beni materiali ed immateriali (vedi anche nostra Circolare n.1/2022, paragrafo 6).
8. Sterilizzazione perdite civilistiche 2022
Si estende alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 la disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal DL 23/2020.
In sostanza, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (vedi anche nostra Circolare n. 4/2022, paragrafo 4).
Ne deriva che in relazione alle perdite dell’esercizio 2022, l’obbligo di ripianamento è differito fino al bilancio 2027.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.