La disciplina contenuta nell’art. 26, DPR n. 633/72, come modificata dall’art. 18, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, relativa alle variazioni in diminuzione connesse al mancato pagamento di una fattura dovuto all’assoggettamento dell’acquirente / committente a delle procedure concorsuali, consente al cedente / prestatore di emettere la nota di credito a partire dalla data di assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale, con conseguente anticipazione del momento in cui viene recuperata l’IVA non incassata.
In merito a tale novità, applicabile alle procedure concorsuali avviate (aperte) dal 26.5.2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti con la Circolare 29.12.2021, n. 20/E.
L’Agenzia ha anche riesaminato alcune questioni, con particolare riguardo all’emissione di una nota di credito parziale in presenza di un concordato preventivo e, in generale, alla modalità di emissione della nota.
Chiarimenti sulle procedure concorsuali
In particolare è confermato che la nota di credito, in presenza di concordato preventivo, va emessa solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura. Inoltre, la nota di credito deve interessare sia l’imponibile che l’IVA, non essendo possibile emettere una nota di variazione di sola IVA.
Nota di variazione parziale
Nel caso in cui l’acquirente / committente sia ammesso al concordato preventivo, l’emissione della nota di credito è consentita al cedente / prestatore a decorrere dalla data del Decreto di ammissione alla procedura.
Nel recente intervento, a fronte della richiesta di un contribuente in merito alla possibilità di emettere una nota di credito per l’intero importo e successivamente, in caso di soddisfazione di parte dello stesso (anche in misura diversa rispetto a quanto indicato nel Decreto), di emettere una nota di debito per la parte soddisfatta l’Agenzia, confermando quanto già precisato nella citata Circolare n. 20/E, ha evidenziato che il creditore può emettere una nota di variazione in diminuzione solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura.
Modalità di emissione della nota di credito
Quanto alla modalità di emissione della nota di variazione e, in particolare, alla necessità o meno di dare rilevanza non solo all’IVA, ma anche all’imponibile, l’Agenzia, richiamando la Risoluzione n. 127/E e la Risposta n. 801, si è espressa più esplicitamente, sia pure con riferimento alla nota di variazione in aumento, specificando che quest’ultima deve essere emessa per variare, in tutto o in parte, il corrispettivo non incassato (imponibile e corrispondente IVA), non potendo essere emessa una nota di variazione per la sola imposta. Tale possibilità è, infatti, consentita solo in caso di un’errata applicazione dell’aliquota IVA.
Nel caso sottoposto all’Agenzia, la stessa perviene alla conclusione che qualora sia emessa una nota di variazione del corrispettivo e la procedura provveda ad iscrivere al passivo soltanto la parte relativa all’imponibile (sulla base di un titolo ritenuto idoneo dal punto di vista civilistico), il cedente / prestatore che risulta soddisfatto, in tutto o in parte, del proprio credito, dovrà emettere una nota di variazione in aumento ripartendo proporzionalmente la somma incassata tra imponibile ed imposta.