Cosa dice la normativa
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla disciplina agevolativa previgente dell’articolo 1, commi 185–197, L. 160/2019 non poteva formare oggetto di cessione o trasferimento anche all’interno del consolidato fiscale, per effetto dell’espresso divieto contenuto al comma 191.
Nell’attuale disciplina l’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020 dispone che “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, senza previsione di espressi divieti al trasferimento.
La prassi per la trasferibilità del credito dei beni strumentali
Coerentemente col tenore letterale della norma di Legge, i documenti di prassi sulla disciplina vigente, in particolare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2021 e la risposta all’interpello n. 508 del 23.07.2021, prevedono espressamente alcune fattispecie di trasferimento della titolarità del credito in capo ad un soggetto diverso da quello che l’ha maturato.
In linea generale vige un divieto di trasferibilità a terzi, per effetto di atti realizzativi, dei crediti d’imposta di natura soggettiva: il trasferimento è consentito a condizione che il credito circoli con l’azienda o con il ramo d’azienda nell’ambito della quale è maturato.
Le fattispecie in cui può verificarsi legittimamente il trasferimento della titolarità del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, secondo i chiarimenti forniti in relazione all’attuale disciplina agevolativa ex L. 178/2020, sono i seguenti:
- attribuzione al socio del credito maturato in capo alla società di persone;
- attribuzione al collaboratore familiare del credito maturato in capo all’impresa familiare;
- attribuzione al socio del credito maturato in capo alla società cooperativa che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’articolo 115 Tuir;
- trasferimento all’avente causa nell’ambito di operazioni straordinarie che prevedano una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici coinvolti;
- trasferimento agli eredi del credito maturato in capo all’imprenditore deceduto;
- trasferimento fra i soggetti aderenti al consolidato fiscale.
Trasferimento nell’ambito del consolidato fiscale
L’attuale disciplina agevolativa della L. 178/2020 non contiene un espresso divieto che impedisca ogni forma di cessione o trasferimento, anche all’interno del consolidato fiscale.
L’Agenzia delle entrate ha pertanto confermato, nella risposta all’interpello n. 508 del 23.07.2021 che, per i crediti maturati in relazione ad investimenti ricadenti sotto l’attuale disciplina della L. 178/2020, ovvero effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, inclusi quelli effettuati entro il 30.06.2023 su prenotazione al 31.12.2022, risulta ammissibile il trasferimento nell’ambito del consolidato fiscale.
Ogni forma di trasferimento, anche all’interno del consolidato fiscale, resta preclusa per investimenti ricadenti sotto la disciplina previgente della L. 160/2019 ovvero effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020, inclusi quelli effettuati entro il 30.06.2021 su prenotazione al 15.11.2020, in virtù dell’espresso divieto contenuto nel comma 191.
Indicazione della cessione nell’ambito del consolidato fiscale
I crediti di imposta concessi alle imprese, derivanti da agevolazioni, indicati nel quadro RU, che la società o ente aderente al consolidato trasferisce alla tassazione di gruppo, troveranno indicazione nella Sezione V della Dichiarazione dei Redditi 2022.
Nei righi da GN23 a GN26 andranno indicati:
- in colonna 1 il codice del credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU;
- in colonna 2 l’anno di insorgenza del diritto al credito;
- in colonna 3, l’ammontare del credito trasferito al consolidato.