Il c.d. Decreto Aiuti ha reso più appetibile il credito di imposta Formazione 4.0 con l’obiettivo di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI.
La maggiorazione del credito di imposta formazione 4.0
Il c.d. Decreto Aiuti ha disposto, previo soddisfacimento di determinati requisiti, le seguenti maggiorazioni di aliquota rispetto a quanto originariamente previsto:
- piccole imprese, dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
- medie imprese, dal 40% al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese;
- grandi imprese, aliquota invariata al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Ambito temporale del bonus potenziato
Un primo aspetto chiarito dal Decreto riguarda l’ambito temporale di applicazione del bonus potenziato. Viene infatti previsto che la maggiorazione del credito di imposta è prevista per le spese sostenute in relazione a progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022.
I requisiti per l’ottenimento della maggiorazione previsti dal decreto attuativo MISE
Con la firma del Decreto attuativo del Mise si entra nel vivo del potenziamento del credito di imposta descrivendo puntualmente i criteri e le modalità di accertamento delle competenze.
Il Decreto specifica che la maggiorazione è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa, in particolare:
- dai soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale od operativa;
- dalle Università pubbliche o private o strutture a esse collegate;
- dai soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12/01/2001;
- dai soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- dagli Istituti tecnici superiori;
- dai Competence Center;
- dagli European Digital Innovation Hubs
Il Decreto, inoltre, puntualizza che per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta, le attività formative:
- dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore;
- potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”, subordinatamente alla predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti.
Accertamento competenze
Il Decreto sulla Formazione 4.0, inoltre, richiede, ai fini dell’applicazione della maggiorazione, l’accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali.
Dovrà quindi essere previsto:
- un accertamento iniziale del livello di competenze, di base e specifiche, di ciascun singolo dipendente attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato;
- un accertamento finale del livello di competenze raggiunte dal dipendente. Solo al superamento di tale test finale e al rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione potrà essere applicata la maggiorazione delle aliquote del credito d’imposta.