È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.2022 il D.L. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni fiscali”).
A seguito delle previsioni dell’articolo 35 del richiamato Decreto, nella giornata di ieri è stato poi pubblicato il provvedimento prot. n. 233822/2022, con il quale il termine per presentare l’autodichiarazione sugli Aiuti di Stato è stato spostato al 30 novembre 2022 (in luogo del termine del 30 giugno prima previsto).
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilievo di tale Decreto.
1. Proroga invio Dichiarazione Aiuti di Stato
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di ieri, è stato prorogato dal 30.06 al 30.11 il termine per inviare le Dichiarazioni riguardanti gli aiuti di Stato ricevuti durante l’emergenza Covid.
2. Modifiche al calendario fiscale
Con la pubblicazione del Decreto “Semplificazioni fiscali” sono operativi i nuovi termini di presentazione per i seguenti adempimenti:
- La comunicazione delle liquidazioni IVA ( c.d. “Li.Pe.”) relativa al secondo trimestre dovrà essere trasmessa entro il 30 settembre (e non più entro il 16 settembre);
- La nuova scadenza dei modelli Intrastat è fissata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello cui gli elenchi stessi sono riferiti, in luogo del giorno 25 del mese. In assenza di una decorrenza espressa nel DL 73/2022, è ragionevole ritenere che possa già farsi corretto riferimento al termine del 30 giugno 2022, considerato che il menzionato decreto è entrato in vigore ieri, 22 giugno;
- L’incremento, da € 250 a € 5.000, della soglia per il differimento, entro il termine previsto per il trimestre successivo, del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari (a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023);
3. Proroga dichiarazione IMU 2021
Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022 (in luogo del 30 giugno).
4. Proroga dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021
Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.
5. Abrogazione della disciplina sulle società in perdita sistematica
È abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta 2022. Nessuna modifica è prevista con riferimento alla disciplina delle società non operativa (che sarà quindi anche in futuro applicabile).
6. Credito d’imposta R&D: Certificazione sulla qualificazione delle attività
Le imprese potranno avvalersi, in ottica di tutela, di una certificazione che attesti l’inquadramento di investimenti in R&D da effettuare o già effettuati (purché la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziate attività di accertamento).
La certificazione potrà essere rilasciata, sulla base delle linee guida del Ministero, esclusivamente dai soggetti iscritti nell’albo che verrà appositamente istituito e tenuto dal Mise.
In sede di controllo, la certificazione produrrà effetti vincolanti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, comportando la nullità degli atti impositivi difformi da quanto attestato.
Per la definizione degli aspetti operativi si dovrà attendere il relativo provvedimento attuativo.
7. Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica
Oltre all’abolizione dell’esterometro e la conseguente trasmissione a SDI delle operazioni con soggetti esteri, ricordiamo che sempre dal 1° luglio viene introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti che:
- rientrano nel cosiddetto “regime dei minimi” di cui all’art. 27 del DL n. 98/2011;
- applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, c. da 54 a 89, L. n. 190/2014;
- hanno esercitato l’opzione di cui agli art. 1 e 2 L. n. 398/1991.
Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fattura elettronica entra in vigore per i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a € 25.000, mentre l’obbligo è esteso a tutti i contribuenti dal 1° gennaio 2024.
8. Esclusione della comunicazione a SDI delle operazioni fuori campo IVA
Vengono esclusi dall’obbligo di comunicazione gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972, di importo non superiore ad € 5.000 per ogni singola operazione.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.