Un tema delicato da valutare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi è quello degli investimenti nelle cd. Criptovalute nonché il tema dei titolari effettivi di Trust. Si tratta di investimenti finanziari e strutture fiduciarie che sono di attualità e che hanno un trattamento non sempre chiaro sotto il profilo della loro indicazione o meno nella dichiarazione dei redditi. In particolare, ci soffermiamo sul loro trattamento in dichiarazione dei redditi delle persone fisiche nel Quadro RW.
Criptovalute
L’Agenzia delle Entrate ha espresso la propria posizione con la risposta all’istanza di interpello n. 788 del 24.11.2021. Secondo l’Ufficio, le valute virtuali sono assimilate a valute estere detenute all’estero. Ciò comporta la necessità di monitorarle nel quadro RW della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, attraverso l’indicazione del loro ammontare.
Inoltre, vi è la conseguente necessità di valutarne l’imponibilità nel quadro RT ai sensi della lett. c-ter dell’articolo 67 Tuir, relativamente alle plusvalenze che dovessero emergere in sede di compravendita delle valute stesse. Sul tema si è anche espressa la Commissione Tributaria Regionale del Veneto con la sentenza n. 1505/2/2021 del 6.12.2021.
In estrema sintesi, a parte i profili reddituali, l’Agenzia chiede la compilazione del quadro RW. Se le valute virtuali non fanno emergere profili reddituali, la compilazione del quadro RW non porta costi di tipo fiscale, atteso che sulle valute virtuali non è dovuta Ivafe.
Trust
Altro tema di attualità sul quadro RW del modello dichiarativo dei redditi delle persone fisiche è quello del monitoraggio fiscale in capo ai titolati effettivi del trust. Per questi, sarà infatti necessaria l’indicazione del paese di esistenza del Trust (quello sotto la cui normativa è stato costituito), nonché della percentuale di possesso effettivo dello stesso, senza tuttavia procedere alla liquidazione di alcuna imposta.
Monitoraggio
Segnaliamo che, il recente provvedimento prot. n. 40601 del 08.02.2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha annunciato che verranno inviate a breve ai contribuenti una serie di lettere di compliance a seguito delle informazioni giunte in Italia attraverso lo scambio internazionale CRS, con riferimento a partire dall’annualità 2018, e per le attività detenute all’estero dai contribuenti italiani.
Nel caso in cui il cittadino italiano dovesse ricevere la predetta richiesta informativa, sarà tenuto a fornire una memoria illustrativa nel caso in cui le informazioni dell’Ufficio non siano corrette oppure, se pur essendo corrette, l’informazione riportata non comporti l’obbligo di monitoraggio fiscale.
Diversamente, se le osservazioni dell’Ufficio fossero pertinenti, il contribuente sarà indotto ad aderire alla procedura del ravvedimento oneroso, sempre a condizione che le dichiarazioni originali siano state all’epoca presentate.