Il DL 17/2022 ha riproposto il tema della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Nello specifico, le agevolazioni fiscali riguardanti la rideterminazione:
- Del valore di acquisto delle partecipazioni detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa e da enti e società, in società con titoli non negoziati sui mercati regolamentati,
- Dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche.
Requisiti soggettivi e oggettivi per la rivalutazione dei terreni
La rivalutazione dei terreni può essere effettuata da parte:
- Persone fisiche
- Società semplici
- Associazioni professionali
- Enti non commerciali e
- Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne hanno riacquistato la piena titolarità.
La rivalutazione riguarda:
- I terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti all’1 gennaio 2022 a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi,
- Le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute all’1 gennaio 2022, a titolo di proprietà e usufrutto.
La rivalutazione può riguardare anche un valore di terreno/partecipazione posseduti al 1 gennaio 2022 anche se in precedente ha già rivalutato i medesimi beni.
Il nuovo valore rivalutato potrà essere anche inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione. In tal caso è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione di precedenti rivalutazioni ed in caso non sarà dovuto il versamento delle rate ancora pendenti relative all’eventuale precedente rivalutazione.
Imposta sostitutiva e perizia di stima
Ai fini della rivalutazione è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva e la redazione di una perizia giurata di stima che individua il valore del bene rivalutato alla data del 01.01.2022.
L’imposta sostitutiva è determinata applicando al valore del terreno/partecipazione, risultante dalla perizia di stima redatta da un professionista abilitato l’aliquota del 14%.
Con riguardo alle partecipazioni la perizia di stima individua il valore in relazione alla frazione di patrimonio netto della società rappresentativa della partecipazione stessa.
L’imposta deve essere versata alternativamente in un’unica soluzione o in tre rate annuali, di uguale importo (oltre ad interessi del 3%) alle seguenti scadenze:
- I° rata entro il 15.06.2022,
- II° rata entro il 15.06.2023 e
- III° rata entro il 15.06.2024.
La perizia di stima deve essere redatta e asseverata entro il 15 giugno 2022 da parte di un professionista abilitato (es. per le partecipazioni un soggetto iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili). Ai fini dell’asseverazione la perizia può essere presentata presso la Cancelleria del Tribunale, un Ufficio del Giudice di Pace o un Notaio.