La Legge n. 215/2021 ha introdotto, a far data dal 21/12/21, un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 ha fornito le prime indicazioni utili per adempiere correttamente al nuovo obbligo di comunicazione.
Soggetti interessati
Si ritiene che siano esclusivamente interessati:
- I committenti che operano in qualità di imprenditori;
- I lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori:
- che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente e
- sottoposti, in ragione di occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, c. 1 lett. l) del Tuir.
Si ritiene siano esclusi:
- i rapporti di natura subordinata,
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, c. 1 del D. Lgs. 81/2015;
- le prestazioni occasionali ex art. 54 bis del DL 50/2017;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto dell’apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c.;
- le attività autonome esercitate in materia abituale e assoggettate ad Iva;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali.
Modalità di comunicazione
La preventiva comunicazione deve essere indirizzata all’ispettorato del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo ove si svolge la prestazione.
Per l’impiego di lavoratori autonomi la comunicazione deve avvenire mediante Sms o posta elettronica e dovrà avere il seguente contenuto minimo:
- Dati del committente e del prestatore;
- Luogo della prestazione;
- Sintetica descrizione dell’attività;
- Data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
- Ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Il contenuto della comunicazione potrà essere inserito direttamente nel corpo della mail senza alcun allegato.
In qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore sarà possibile:
- annullare una comunicazione già trasmessa;
- modificare i dati indicati.
Si rende noto che nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Sanzioni per la mancata comunicazione dell’impiego di lavoratori autonomi
In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Le sanzioni potranno essere più di una laddove gli obblighi omessi riguardino più lavoratori e applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Casi specifici
Con Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 27 gennaio 2022 sono stati chiariti alcuni casi dubbi.
Sono stati esplicitamente esclusi dall’applicazione della normativa in esame:
- gli enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
- gli incaricati alla vendita diretta a domicilio occasionali;
- i procacciatori di affari occasionali;
- la pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici;
- i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale come, a mero titolo esemplificativo: i correttori di bozze, i progettisti grafici, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori;
- i lavoratori occasionali dello spettacolo;
- le fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti;
- le ASD e SSD;
- gli studi professionali.