La recente pubblicazione della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, c.d. Legge di bilancio 2022 ha apportato delle modifiche alle rivalutazioni di Marchi e Avviamento effettuate dai soggetti Ires e Irpef.
Più in particolare, per i soggetti che hanno rivalutato al 31.12.2020 beni immateriali (Marchi e Avviamento) ai sensi dell’art.110 del 104/2020, versando l’imposta sostitutiva del 3%, la deduzione delle quote di ammortamento in misura non superiore ad un diciottesimo del costo, viene portata ad un cinquantesimo del predetto importo.
Opzioni operative fiscali per le rivalutazioni di Marchi e Avviamento
I contribuenti che hanno effettuato le suddette rivalutazioni, hanno la facoltà di riportare la deducibilità in diciotto anni. E’ infatti prevista la possibilità di versare un’integrazione d’imposta sostitutiva applicando l’art.176, comma 2-ter del Tuir, scomputando in diminuzione il 3% già versato (esempio, fino a 5 milioni di euro, si versa il 9% in più (12% meno 3%)). Tale eccedenza può essere versata in due rate annuali, con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi 2022 e 2023.
In alternativa, è prevista la facoltà di revocare la rivalutazione effettuata con modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso o per l’utilizzo in compensazione dell’imposta del tre per cento già versata.
Ambiti operativi civilistici e criticità
La legge disciplina esclusivamente gli aspetti fiscali delle rivalutazioni di Marchi e Avviamento e non quelli civilistici sui quali permangono alcuni dubbi. Si possono ipotizzare tre scenari per la società che ha effettuato la rivalutazione:
- La Società conferma le scelte già fatte.
In questo caso, la deduzione dell’ammortamento del Marchio/Avviamento diventa in 50 anni, anche se l’ammortamento civilistico è in 18 anni.
La società dovrà effettuare una ripresa in aumento sia Ires che Irap, pari alla differenza tra l’ammortamento in 18 anni quello in 50 anni. Sulla predetta ripresa in aumento, non è detto che si possano calcolare le imposte differite attive, dato che il periodo d’ammortamento del Marchio/Avviamento è molto lungo (50 anni).
- La Società paga la maggior imposta sostitutiva.
In questo caso si conferma che la deducibilità dell’ammortamento del Marchio/Avviamento è in 18 anni.
Andrà però ridotta la Riserva di Rivalutazione per la maggiore imposta sostitutiva liquidata.
- La Società rinuncia (anche solo parzialmente) alla rivalutazione.
La rinuncia dovrebbe avere solo un effetto fiscale e non civilistico. Conseguentemente la Società dovrebbe calcolare le imposte differite passive derivanti dalla ripresa in aumento Ires ed Irap collegata all’indeducibilità dell’ammortamento del Marchio/Avviamento.