- Recentemente è stata pubblicata la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, c.d. Legge di bilancio 2022 ed è stato convertito in Legge il DL n.146 del 2021, riportanti misure urgenti in materia fiscale.
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo.
1. Crediti d’imposta per acquisto beni materiali ed immateriali
Viene prevista la proroga e la rimodulazione del credito d’imposta correlato agli acquisti di beni materiali ed immateriali 4.0. Nessuna proroga è stata invece prevista per i beni materiali ed immateriali “ordinari” (ex super ammortamento).
1.1 Credito d’imposta investimenti in beni materiali industria 4.0
È’ prevista la proroga del riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31.12.2025 ovvero fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l’ordine e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni materiali nuovi “industria 4.0” destinati a strutture ubicate in Italia.
Vengono tuttavia rimodulate le misure dell’agevolazione a partire dal 1.1.2023.Il credito d’imposta per l’acquisto di beni di cui alla Allegato A, Finanziaria 2017 spetta quindi nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 milioni e 20 milioni di euro.
Si ricorda, invece, che per gli investimenti effettuati nel periodo dal 1.01.2022 al 31.12.2022 (o nel termine lungo del 30.06.2023) il credito di imposta viene così determinato:
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 10 milioni e 20 milioni di euro.
1.2 Credito d’imposta investimenti in beni immateriali industria 4.0
È previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che, dal 16 novembre 2020 e fino al 31.12.2025 ovvero fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l’ordine e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni immateriali “industria 4.0” destinati a strutture ubicate in Italia.
Il credito d’imposta per l’acquisto di tali beni di cui alla Allegato B, Finanziaria 2017 spetta, fino a 1 milione di euro, nella misura del:
- 20% per investimenti fino al 31.12.2023 (o al 30.06.2024, se pagato acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2023);
- 15% per investimenti fino al 31.12.2024 (o al 30.06.2025, se pagato acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2024);
- 10% per investimenti fino al 31.12.2025 (o al 30.06.2026, se pagato acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2025).
1.3 Credito d’imposta investimenti in beni “ordinari” (ex super ammortamento)
La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali “ordinari”, per i quali resta quindi in vigore l’attuale disciplina prevista fino al 2022 (con il termine lungo del 30.06.2023 in caso di versamento di acconti).
2. Crediti d’imposta per Ricerca Sviluppo, Innovazione tecnologica, Design
I crediti d’imposta del 2021, costituiti da “ricerca e sviluppo”, “innovazione tecnologica” e “Design e Ideazione estetica”, vengono prorogati con le percentuali e massimali previsti di seguito.
Investimenti in ricerca e sviluppo (attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico) spetta un credito pari al:
- 20%, nel limite di 4 milioni, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022;
- 10%, nel limite di 5 milioni, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, fino a quello in corso al 31 dicembre 2031;
Investimenti in attività di innovazione tecnologica (attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi), spetta un credito pari al:
- 10%, nel limite di 2 milioni, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023;
- 5%, nel limite di 2 milioni, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, fino a quello in corso al 31 dicembre 2025;
Investimenti in attività di innovazione tecnologica 4.0 (attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0), spetta un credito pari al:
- 15%, nel limite di 2 milioni, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022;
- 10%, nel limite di 4 milioni, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022;
- 5%, nel limite di 4 milioni, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, fino a quello in corso al 31 dicembre 2025;
Investimenti in design e ideazione estetica, (trattasi delle attività di svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo) spetta un credito pari al:
- 10%, nel limite di 2 milioni, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023;
- 5%, nel limite di 2 milioni, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, fino a quello in corso al 31 dicembre 2025;
3. Credito di imposta per formazione 4.0
Nessuna proroga è invece stata prevista per il credito di imposta formazione 4.0 che resta pertanto valido fino al 31.12.2022.
4. Incremento limite per la compensazione
Dal 1° gennaio 2022, viene innalzato a 2 milioni di euro il limite per la compensazione orizzontale di crediti col modello F24 o il rimborso per i soggetti intestatari di conto fiscale.
La Legge di Bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo 2021, dall’art. 22 del DL n. 73 25.05.2021.
5. Limiti tenuta scritture di magazzino
Vengono convertiti da lire ad euro ed arrotondati, i limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino per le Società. Conseguentemente, le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva:
- l’ammontare dei ricavi è superiore ad euro 5.164.000, e contemporaneamente:
- il valore complessivo delle rimanenze è superiore ad euro 1.100.000.
6. Proroga sospensione ammortamenti
Viene prorogata all’esercizio 2021, la possibilità, prevista dal DL 104/2020, di non effettuare il 100% degli ammortamenti di beni materiali ed immateriali.
Tale facoltà viene limitata ai soli soggetti che già nell’esercizio in corso al 15.08.2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo dei predetti beni.
7. Rivalutazione beni immateriali
Per i soggetti che hanno rivalutato al 31.12.2020 beni immateriali (Marchi e Avviamento) ai sensi dell’art.110 del 104/2020, versando l’imposta sostitutiva del 3%, la deduzione delle quote di ammortamento in misura non superiore ad un diciottesimo del costo, viene portata ad un cinquantesimo del predetto importo.
Per riportare la deducibilità in diciotto anni, viene prevista la possibilità di versare un’integrazione d’imposta sostitutiva, applicando l’art.176, comma 2-ter del Tuir, scomputando in diminuzione il 3% già versato (esempio, fino a 5 milioni di euro, si versa il 9% in più (12% meno 3%)). Tale eccedenza può essere versata in due rate, con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Infine, viene prevista la facoltà di revocare la rivalutazione effettuata con modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso o per l’utilizzo in compensazione dell’imposta del tre per cento già versata.
8. Proroga esterometro
È’ confermata la proroga dell’abolizione dell’esterometro (vedi anche nostra Circolare n.1, paragrafo 9 e Circolare n. 14 del 2021), dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022.
9. Rinvio di plastic tax e sugar tax
È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2023 dell’efficacia delle disposizioni relative all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”) e all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).
10. Nuove aliquote Irpef e detrazioni
Sono modificate le aliquote Irpef che da cinque diventano quattro, così articolate:
- fino a 15.000,00 euro → 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro → 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro → 35%;
- oltre 50.000,00 euro → 43%.
Vengono armonizzate e riorganizzate le detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.
11. Abolizione Irap per ditte individuali e lavoratori autonomi
A decorrere dal periodo di imposta 2022, viene abolita l’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni senza organizzazione.
12. Lavoro autonomo occasionale con obbligo di comunicazione preventiva
Con la conversione in L. 215/2021 del DL 146/2021, a partire dal 21 dicembre 2021 è stato introdotto un nuovo obbligo comunicazionale per i rapporti autonomi occasionali. Più precisamente, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, è stato previsto che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
La violazione dei suddetti obblighi si applica una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.500 euro.
13. Utilizzo del contante
Dal 1° gennaio 2022, è ribassata a euro 999,95 la soglia per il trasferimento di contante.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.