Il quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche, è la sezione dichiarativa in cui i contribuenti fiscalmente residenti in Italia devono adempiere agli obblighi legati al monitoraggio fiscale, legato alla detenzione di attività patrimoniali e finanziarie detenute in Paesi esteri.
Si andrà ad analizzare con particolare dettaglio quali sono le conseguenze legate alla mancata o incompleta compilazione del quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche.
La possibilità di sanare l’omessa o infedele presentazione del modello RW
Con l’ordinanza n. 31626/2021 la Cassazione pare chiarire definitivamente i dubbi che da tempo riguardano l’autonomia (o meno) del quadro RW. Su questo tema occorre sottolineare che, in realtà, l’Agenzia delle Entrate già con la circolare n. 11/2010 aveva ritenuto “ravvedibile”, attraverso la dichiarazione integrativa, l’omessa compilazione del citato modulo.
Tale circolare è stata anche richiamata dalla risoluzione n. 82/2020, la quale in risposta a un quesito, ha spiegato come regolarizzare l’omessa indicazione di disponibilità estere. Di diverso parere invece, risultano essere alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, che nonostante i documenti di prassi, ritengono l’RW una dichiarazione autonoma e quindi non sanabile oltre i 90 giorni.
Alla luce della citata pronuncia e dei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, l’omessa o l’infedele compilazione del modello RW è quindi regolarizzabile:
- entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione applicando la sanzione specifica prevista per la violazione al modello RW (art. 5, c. 2, ultimo periodo, del D.L. 167/1990) pari a 258€, oltre alla sanzione di omesso versamento (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997), se l’omissione ha prodotto anche effetti sostanziali sulle imposte dovute a titolo di IVIE e/o IVAFE;
- oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione applicando la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 471/1997), oltre alla sanzione specifica prevista per il quadro RW (art. 5, c. 2, primo o secondo periodo, D.L. n. 167/1990).
Per entrambe le ipotesi è possibile applicare le riduzioni previste in caso di ravvedimento operoso.
Ravvedimento quadro RW: sanzioni legate al monitoraggio fiscale
Andando ad analizzare più nel dettaglio quanto sopra descritto, la mancata compilazione del quadro RW, nel caso in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio fiscale, costituisce una violazione formale. A tale omissione si ritiene applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’art. 5 del D.L. n. 167/90 che prevede le seguenti sanzioni per le omissioni legate al monitoraggio fiscale:
- entro 90 giorni dal termine ordinario: sanzione fissa di 258€;
- oltre i 90 giorni: la sanziona ammonta dal 3% al 15% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi non Black List (in caso di Paesi Black List l’importo raddoppia passando dal 6% al 30%).
Ravvedimento quadro RW: sanzioni legate all’infedele dichiarazione
La mancata compilazione del quadro RW comporta oltre alla sanzione legata al monitoraggio fiscale, di cui al punto precedente, anche alla sanzione per infedele dichiarazione (art. 1 c. 1 secondo periodo D.Lgs. n. 471/97).
In caso di dichiarazione integrativa presentata nei 90 giorni dal termine ordinario la sanzione cambia a seconda del tipo di errore:
- errori non rilevabili durante il controllo automatizzato. Si applica la sanzione fissa di € 250 (art. 8 D.Lgs. n. 471/97). Sanzione su cui applicare la riduzione di 1/9 per ravvedimento operoso;
- errori rilevabili durante il controllo automatizzato. Caso di presentazione della dichiarazione con RW senza pagamento di IVIE ed IVAFE. La sanzione applicabile è quella per omesso versamento di imposte, pari al 30% (art. 13 D.Lgs. n. 471/97). Sanzione riducibile con ravvedimento operoso.
Anche nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa oltre i 90 giorni la sanzione cambia a seconda del tipo di errore, così determinate:
- se non sono dovute imposte – Sanzione di 250€ con riduzione per ravvedimento operoso;
- se sono dovute imposte da redditi non Black List – Sanzione del 120% (sanzione base del 90% dell’imposta dovuta aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero) dell’imposta dovuta oltre al pagamento dell’imposta e interessi. Sanzione riducibile con ravvedimento operoso. Le sanzioni indicate sono raddoppiate qualora i redditi siano prodotti in Paesi Black list.