Analizziamo la tassazione oggi in Italia relativa alla distribuzione di dividendi da parte di una società francese detenuta al 10% (o comunque da una partecipazione non di controllo) da una società di capitali residente in Italia.
Normativa sulla distribuzione di dividendi
Un soggetto residente è tassato in Italia anche per i redditi prodotti all’estero in virtù del principio del “Worlwide Income Taxation”, introdotto dall’art.3 del T.u.i.r., secondo cui, ai soggetti fiscalmente residenti nel territorio italiano, il prelievo tributario si applica su tutti i redditi ovunque prodotti. Pertanto un reddito di fonte estera prodotto da un residente, può essere tassato sia in Italia che nel paese della fonte del suddetto reddito.
La Convenzione contro la doppia imposizione
Per evitare il fenomeno della doppia imposizione sopra descritto (tassazione sia nel paese della “fonte” che di “residenza”), si fa riferimento alla Convenzione contro la doppia imposizione, siglato tra Italia e Francia.
Più in particolare, ai sensi dell’art.10 della Convenzione, la ritenuta effettuata nel paese della Fonte del reddito (Francia) non possa eccedere il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi, sempre che il percettore dei dividendi ne sia l’effettivo beneficiario e non abbia una stabile organizzazione nel paese della fonte.
A tal fine la Società italiana dovrà fornire apposita documentazione alla Società Francese, chiedendo l’applicazione della ritenuta convenzionale, dichiarando di possedere i requisiti previsti dalla Convenzione ed allegando un certificato di residenza in Italia, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Tassazione in Italia del Dividendo
Per quanto riguarda la tassazione in Italia di tale provento, distinguiamo il suo trattamento a fini Ires e Irap.
Da un punto di vista Irap, il dividendo è un provento finanziario che nel bilancio UE si colloca tra i proventi finanziari. Considerato che l’area finanziaria è esclusa dalla base imponibile Irap, quest’ultima costituita dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione, ne deriva che il dividendo non è tassato a fini Irap.
Da un punto di vista Ires , ai sensi dell’art. 89 del Tuir, il dividendo sarà tassato nell’esercizio nel quale viene effettivamente incassato ed è escluso da imposizione per il 95% del suo ammontare, attraverso un’apposita variazione in diminuzione da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi.
La contabilizzazione a conto economico del dividendo dovrà avvenire nell’esercizio di competenza e, nel caso in cui il dividendo venga pagato in un esercizio successivo, la società dovrà effettuare una variazione in diminuzione dal reddito imponibile dell’intero importo di tale provento.
Nell’esercizio in cui si incasserà il dividendo, la società effettuerà una variazione in aumento dal reddito imponibile per il 5% di tale provento.