A decorrere dal 1 gennaio 2021 le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base a nuove specifiche tecniche che rendono più puntuali le codifiche “Tipo Documento”, “Natura” e “Tipo ritenuta” del file xml della fattura elettronica.
- I nuovi codici
I nuovi codici del tracciato record per la fatturazione elettronica sono descritti di seguito, distinti per “Tipo Documento”, “Natura” e “Tipo ritenuta”.
- “Tipo Documento”
- (TD16) integrazione fatture reverse charge interno;
- (TD17) integrazione / autofattura acquisti di servizi dall’estero;
- (TD18) acquisti di beni intraUE;
- (TD19) integrazione / autofattura acquisti da soggetti esteri senza applicazione di Iva di beni esistenti in Italia;
- (TD21) regolarizzazione splafonamento;
- (TD22) estrazione beni da un deposito IVA e (TD23) estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA;
- (TD24) fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ovvero cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt o altro documento idoneo, e prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione. La fattura deve riportare la data del mese di riferimento ovvero dell’ultima operazione effettuate nel mese e può essere emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- (TD25) fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ovvero fatture riferite a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente;
- (TD26) cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni;
- (TD27) fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa.
N.B. non è previsto nessun obbligo di utilizzo per i codici riguardanti le integrazioni e le autofatture con l’estero.
- I codici “Natura”
CODICE | DESCRIZIONE CODICE |
N1 | escluse ex art. 15 |
N2.1 | non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
N2.2 | non soggette – altri casi |
N3.1 | non imponibili – esportazioni |
N3.2 | non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 | non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 | non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 | non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | esenti |
N5 | regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6.1 | inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
N6.3 | inversione contabile – subappalto nel settore edile |
N6.4 | inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 | inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 | inversione contabile – altri casi |
N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |
- Nuovi codici “Tipo ritenuta”
- (RT03) INPS;
- (RT04) Enasarco;
- (RT05) ENPAM;
- (RT06) altro contributo previdenziale.
- Decorrenza dell’obbligo
Tutte le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1 gennaio 2021 dovranno essere predisposte seguendo le nuove specifiche tecniche, e quindi utilizzando i nuovi codici per la codifica, con conseguente impossibilità di utilizzare il “vecchio” tracciato.