E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. Decreto “Agosto.” (D.L. del 14 Agosto 2020) ed è stato emanato il DL 125/2020.
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo.
- Ammortamenti
I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, per l’esercizio in corso al 13 ottobre 2020, possono, anche in deroga alle disposizioni del codice civile, non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano ad una riserva indisponibile la quota di utili derivanti dalla quota di ammortamento non effettuata e motivano in nota integrativa le ragioni della deroga.
Da un punto di vista fiscale, è ammessa la deduzione della quota di ammortamento non transitato a conto economico, attraverso un’apposita variazione in diminuzione valevole sia a fini Ires che Irap.
- Credito d’imposta per la sanificazione
Per i soggetti che hanno richiesto il credito d’imposta per la sanificazione, sono aumentate le risorse finanziarie allocate e conseguentemente la percentuale del credito effettivamente utilizzabile sale al 28,3%.
Consigliamo di consultare il proprio cassetto fiscale per il ricalcolo preciso del credito d’imposta spettante.
- Svolgimento Assemblee
Il DL 125/2020, in deroga a quanto previsto dal Codice civile e dallo Statuto, prevede che le Assemblee ordinarie convocate entro il 31 dicembre 2020, possono svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Si prorogano pertanto le disposizioni previste dall’art.106, commi da 2 a 6, del Decreto cd “Cura Italia”.