Tra gli incentivi alla tracciabilità dei pagamenti (fatturazione elettronica), è stata introdotta anche la possibilità per i contribuenti, titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo, di chiedere una riduzione del periodo d’accertamento.
Più in particolare, l’art.3 del D.Lgs n.127 del 2015, introduce la possibilità per i contribuenti che rispettano determinati requisiti, di richiedere una riduzione di due anni del periodo entro cui l’Amministrazione Finanziaria ha titolo per notificare un avviso di accertamento.
I periodi d’imposta accertabili
Da un punto di vista Iva, l’art.57 del DPR 633/72, sancisce che il termine per la notifica degli avvisi di accertamento e delle rettifiche è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Anche da un punto di vista delle imposte sui redditi, l’art.43 del DPR 600/73, sancisce che il termine per la notifica degli avvisi di accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Sostanzialmente il periodo d’imposta 2020, la cui dichiarazione sarà presentata nel 2021, sarà accertabile dall’Autorità fiscale fino al 2026.
Nel caso in cui vi sono i requisiti previsti dalla legge di cui trattasi, il periodo d’accertamento si riduce di due anni e quindi fino al terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Quindi, in tal caso, il periodo d’imposta 2020 sarebbe accertabile solo fino al 2024 (non più 2026).
I soggetti interessati
I soggetti che, in linea teorica, potrebbero beneficiare della predetta riduzione sono quelli aventi un reddito d’impresa (società di capitale, di persone, enti) o di lavoro autonomo (persone fisiche) che emettono esclusivamente fatture elettroniche o corrispettivi in via telematica.
Quindi sono esclusi i soggetti che emettono in forma cartacea le fatture destinate all’estero o quelli i cui corrispettivi non sono comunicati in via telematica.
I requisiti previsti dalla legge per la riduzione del periodo di accertamento
Ai sensi del D.lgs sopra citato, i requisiti previsti per avere una riduzione del periodo d’accertamento sono, in primo luogo, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
In altre parole, l’incasso o pagamento (per importi superiori a 500 euro) dovrà avvenire tramite bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.
In secondo luogo, il contribuente ha l’onere di comunicare, per ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei predetti requisiti nella relativa dichiarazione annuale delle imposte sui redditi (quadro RS del Modello).
Conclusioni
Quindi, per il 2020, il soggetto:
- titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
- che emette tutte fatture elettroniche; o/e
- invia tutti i corrispettivi in via telematica;
- con incassi e pagamenti “tracciati” (almeno quelli sopra i 500 euro);
- che comunica l’esistenza dei predetti requisiti nel Modello Unico;
allora può usufruire della riduzione di due anni del periodo d’accertamento ai fini delle imposte sui redditi ed Iva.