Il decreto legge cd. Mille Proroghe (D.L.n.183/2020 convertito in Legge n. 21/2021) ha replicato anche ai bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2020 la disposizione che aveva consentito alle società di capitali di approvare il bilancio 2019 entro 180 giorni dalla loro chiusura.
L’assemblea dei soci delle Spa, Srl e cooperative per l’approvazione del bilancio 2020 potrà quindi essere convocata entro il 29 giugno 2021.
Termine di approvazione dei bilanci d’esercizio
Di norma, come previsto dagli articoli 2364 c.c. per le Spa e dall’articolo 2478-bis per le Srl, è prevista la necessità di convocare la riunione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Se lo statuto sociale lo prevede, tale termine può essere posticipato fino a 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano. Con il citato decreto Mille Proroghe, a prescindere da situazioni e motivi o esigenze particolari, ovvero da eventuale previsione statutaria, il termine entro il quale le assemblee ordinarie delle Spa ed Srl possono essere convocate per l’approvazione dei bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2020 diventa il 29 giugno 2021.
Modalità di svolgimento delle Assemblee soci
Sempre il decreto Mille Proroghe, al comma 6 dell’articolo 3, estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle società di capitali disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021 (fermo restando l’obbligo per quelle relative all’approvazione del bilancio di prima convocazione entro il 29 giugno 2021).
Dunque qualunque assemblea dei soci, qualsivoglia sia l’ordine del giorno, fino alla predetta data del 31 luglio può essere tenuta con mezzi telematici.
E’ quindi consentito un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee per i bilanci d’esercizio, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni, le S.r.l., le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione (audio e video conferenza);
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
In aggiunta, con esclusivo riferimento alle S.r.l., è consentito che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.